INPS – Messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025

Modifica dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, uniformati a quelli previsti per l’indennità di APE sociale – Articolo 29 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. Collegato Lavoro)

L’articolo 29, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, prevede l’uniformazione dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), a quelli fissati per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della medesima legge.

Per effetto della disposizione normativa in esame, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025), le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, in corrispondenza con le scadenze già fissate per l’indennità di APE sociale, devono essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il successivo comma 2 dell’articolo 29 della legge n. 203 del 2024 prevede che le domande acquisite di cui al citato comma 1 trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito delle attività di monitoraggio, residuano le necessarie risorse finanziarie.

Tenuto conto della disposizione in esame, sono anche modificati i termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica del beneficio per i lavoratori precoci.

Pertanto, le predette comunicazioni sono effettuate, uniformemente a quanto previsto per l’indennità di APE sociale, entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo del medesimo anno, entro il 15 ottobre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio del medesimo anno, entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Le domande presentate oltre i termini di scadenza del 31 marzo e del 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione esclusivamente dopo l’esito positivo del monitoraggio degli scrutini precedenti, in quanto residuano le necessarie risorse finanziarie.

Qualora l’onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’INPS provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento, in applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 e di cui all’articolo 11 del D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87, e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.