INPS – Messaggio n. 757 del 21 febbraio 2023
Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale – Rimessione in termini delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022 – Istruzioni operative e contabili – Variazioni al piano dei conti
- Quadro normativo
Come illustrato al paragrafo 3.2 della circolare n. 4 del 16 gennaio 2023, l’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto Milleproroghe), prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria, a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (di seguito, per brevità, Fondo), presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022, siano ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 7, comma 8, del D.I. 7 aprile 2016, n. 95269 (ossia 60 giorni successivi all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale).
Il secondo periodo del medesimo comma 5 prevede altresì che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 5, comma 8, del D.I. n. 95269/2016, le prestazioni integrative di cui trattasi possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
La medesima norma prevede, a copertura del finanziamento di dette prestazioni, uno specifico stanziamento nella misura di 39,1 milioni di euro.
Tanto premesso, in attuazione del citato disposto normativo, le aziende rientranti nel campo di applicazione della norma sono state invitate a comunicare all’Istituto, entro sette giorni dalla richiesta, la scelta della modalità di pagamento delle domande rimesse in termini, ossia se anticipare il pagamento, avvalendosi della possibilità di recuperare le somme secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, o chiedere il pagamento diretto da parte dell’Istituto oppure avvalersi di entrambe le modalità di pagamento.
Per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto, nonché per le aziende che non hanno comunicato la modalità di pagamento entro sette giorni dalla richiesta dell’Istituto, la prestazione sarà pagata mensilmente dall’Istituto per l’intero periodo autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo. In tale caso, a parziale deroga di quanto previsto dalla circolare n. 61 del 24 maggio 2022, esclusivamente per tali domande, l’azienda è obbligata all’invio dei file mensili di pagamento.
Le aziende che hanno, invece, anticipato il pagamento agli aventi diritto opereranno il relativo conguaglio sulla base delle indicazioni di seguito riportate.
- Istruzioni per il conguaglio della prestazione integrativa
Nei casi di prestazione anticipata dall’azienda, successivamente all’approvazione della domanda da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Filiale metropolitana di Roma Eur provvederà, tramite PEC, alla notifica della delibera che autorizza l’azienda al conguaglio della prestazione anticipata, unitamente al numero di autorizzazione e al codice conguaglio da utilizzare nel flusso Uniemens per il recupero della prestazione.
A tale fine, l’azienda sarà tenuta a trasmettere i file mensili contenenti le informazioni necessarie alla determinazione della prestazione spettante, ivi compresa quella riferita all’importo della prestazione integrativa anticipata ai lavoratori.
Una volta terminate le operazioni di validazione dei file di pagamento aziendali, la Filiale Metropolitana di Roma Eur provvederà a comunicare all’azienda per ogni autorizzazione CIGS l’importo da conguagliare in relazione al periodo autorizzato con detta modalità di pagamento.
In merito alle modalità di esposizione della prestazione integrativa da porre a conguaglio, i datori di lavoro indicheranno, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>, il numero di autorizzazione, nell’elemento <CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzeranno il nuovo codice causale “L905”, avente il significato di “Conguaglio prestazione integrativa CIGS D.L. 198/2022”, e nell’elemento <CongCIGSAltImp> l’importo autorizzato da recuperare.
- Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle prestazioni integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 95269/2016, relative alle domande presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022, ma pervenute oltre il termine previsto dall’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto e considerate comunque validamente trasmesse in base alle menzionate disposizioni del decreto Milleproroghe, si confermano i seguenti conti di onere, di debito e di recupero già in uso: GVR30121, istituito con il messaggio n. 432 del 30 gennaio 2017, e GVR10121 – GVR24131, istituiti con il messaggio n. 5131 del 19 dicembre 2016. Per le prestazioni integrative erogate direttamente ai lavoratori dipendenti da Alitalia si farà uso del conto di onere GVR30235 e del conto di recupero delle prestazioni indebite GVR24235 istituiti con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, nonché del conto di debito annesso GVR10130 istituito con la circolare n. 102 del 9 luglio 2007. Questi ultimi conti, ove necessario, saranno integrati e aggiornati nella descrizione.
In considerazione altresì di quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 198/2022, si provvede all’istituzione del seguente conto, che rileverà le somme delle prestazioni integrative anticipate dai datori di lavoro e conguagliate in Uniemens, con il codice “L905”, secondo le istruzioni operative riportate nel paragrafo precedente:
GVR30225onere per le prestazioni integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 95269/2016 conguagliate dalle aziende, comprese Alitalia Sai e Cityliner che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69. Articolo 9, comma 5, del Decreto-Legge. 29 dicembre 2022, n. 198.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
Codice conto | GVR30225 |
Denominazione completa | Prestazioni integrative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 95269/2016, conguagliate dalle aziende, comprese Alitalia Sai e Cityliner, che utilizzano il sistema D.M. 5/02/69. Articolo 9, comma 5, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198. |
Denominazione abbreviata | PREST.INT.CIGS.2022- ART.9, CO5, DL198/22-DM |
Validità e movimentabilità | 02/23- M/ P10 |
Tipo variazione | V |
Codice conto | GVR30235 |
Denominazione completa | Prestazioni integrative alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria corrisposti direttamente ai dipendenti di Alitalia Sai e Cityliner in amministrazione straordinaria, per una durata complessiva di 12 mesi da usufruire entro e non oltre il 31 dicembre 2022, e presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, in deroga all’articolo 7, comma 8 – Art.10 del D.L. 146/2021- Art.9, co5, del D.L. 198/2022. |
Denominazione abbreviata | PREST.INT.CIGS.ALITALIA-ARTT.9-10 DL146/21 198/22 |
Validità e movimentabilità | 12/21- M/ P10 |
Tipo variazione | V |
Codice conto | GVR24235 |
Denominazione completa | Entrate Varie – Recupero e/o reintroito delle prestazioni integrative alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria corrisposti ai dipendenti di Alitalia Sai e Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi da usufruire entro e non oltre il 31 dicembre 2022, e presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, in deroga all’articolo 7, comma 8 – Art.10 del D.L. 146/2021- Art.9, co5, del D.L. 198/2022. |
Denominazione abbreviata | REC/REN.INT.CIGS.ALITALIA-A9-10 DL146/21 198/22 |
Validità e movimentabilità | 12/21- M/ S |
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