INPS – Messaggio n. 77 dell’ 8 gennaio 2024
Invalidità civile – Servizio di allegazione della documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 – Estensione del servizio alle ASL per la procedura di verifiche ordinarie (VOA) per le ASL
1. Premessa
Facendo seguito al messaggio n. 3574 del 1° ottobre 2022 e con riferimento alla gestione Invalidità civile, con il presente messaggio si comunica l’estensione del servizio “Allegazione documentazione Sanitaria”, già operativo per le Commissioni Mediche di Verifica dell’INPS (procedura CIC – revisioni per tutto il territorio nazionale e prime istanze/aggravamenti ove vige la convenzione), anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).
In questa prima fase sperimentale, per non interferire con le attuali modalità di lavoro e con gli ordinari flussi di processo, è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione al servizio.
L’ASL potrà chiedere l’abilitazione per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento, la quale formalizzerà la richiesta alla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile. A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.
Il servizio consente ai cittadini (o da chi li rappresenta) che intendono aderire alle disposizioni dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di inoltrare online la documentazione sanitaria probante ai fini dell’accertamento medico legale, in modo da ottenere una valutazione agli atti della propria domanda.
Si precisa che il servizio di “Allegazione documentazione Sanitaria” è operativo per il cittadino fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata.
Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere della facoltà di usufruire del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL, come specificato al punto 1 del paragrafo 2 del presente messaggio.
La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire.
La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e con una dimensione massima di 2 MB per ogni documento.
2. Procedura VOA per le CMI ASL
I documenti allegati sono resi disponibili alla Commissione Medica Integrata ASL che potrà pronunciarsi con la redazione di un verbale agli atti, che viene successivamente trasmesso ai sistemi informativi dell’INPS per la validazione. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la CMI può comunque procedere con la convocazione a visita diretta dell’interessato.
Il servizio “Allegazione documentazione Sanitaria” determina una variazione del flusso operativo della procedura VOA, di seguito illustrato:
1. modifica del processo di “Invio domanda” e del processo di “Assegnazione automatica”: le nuove domande acquisite non sono immediatamente rese disponibili alla funzione di calendarizzazione della ASL, ma rimangono in attesa che decorrano i tempi utili per il cittadino di allegare la documentazione sanitaria. Questo intervallo di tempo è configurabile da ogni singola ASL e va formulato separatamente: il termine previsto di default dalla procedura per le domande di cui alla legge 9 marzo 2006, n. 80 (oncologiche), è pari a 5 giorni, per le domande non oncologiche è pari a 15 giorni;
2. modifica della funzionalità “Gestione documentazione sanitaria”: la funzione consente la consultazione della documentazione sanitaria allegata dal cittadino. La CMI ASL può comunque allegare ulteriore documentazione a completamento dell’iter accertativo;
3. nuova funzionalità “Valutazione documentazione sanitaria”: questa nuova funzione consente la valutazione preliminare della documentazione sanitaria trasmessa dal cittadino.
Il medico che procede alla validazione della documentazione può operare in uno dei seguenti modi:
– validare la documentazione come idonea, per poi redigere il verbale agli atti;
– non validare la documentazione perché incompleta o non idonea. In tale caso la domanda viene immediatamente resa disponibile per la calendarizzazione e la conseguente convocazione a visita;
4. modifica della funzionalità “Acquisizione Verbale Telematico Asl”: nella fase di redazione del verbale è possibile associare i documenti sanitari allegati che sono stati considerati utili per la formulazione del giudizio. Questo consente alla CMI ASL di registrare come collegati al verbale i documenti sulla base dei quali è stata espressa la valutazione;
5. modifica della funzionalità “Consultazione Domande”: è stato inserito un nuovo filtro di ricerca “In attesa allegazione cittadino”, che consente la visualizzazione dell’elenco delle domande per le quali il cittadino è ancora nei tempi utili per potere aderire alle disposizioni dell’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020 (tempo configurabile dalla singola ASL per le domande oncologiche e non oncologiche).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- INPS - Messaggio n. 4454 del 14 dicembre 2023 - Invalidità civile - Servizio di allegazione della documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre…
- INPS - Messaggio 01 ottobre 2022, n. 3574 - Invalidità civile. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.…
- INPS - Messaggio 03 maggio 2019, n. 1708 - RESPEL - Procedura di recupero delle spese legali e di consulenza tecnica mediante emissione di avviso di addebito, ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con…
- INPS - Messaggio 12 settembre 2022, n. 3350 - Invalidità Civile. Verifiche reddituali anno 2018 e seguenti in materia di invalidità civile e assegno sociale. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30…
- INPS - Messaggio 01 ottobre 2021, n. 3315 - Rilascio nuovo servizio per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…