INPS – Messaggio n. 895 del 1° marzo 2024
Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni – Nomina del Comitato amministratore del Fondo con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2024, n. 17 – Aggiornamento delle procedure e chiarimenti per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione salariale
Come illustrato con la circolare n. 107 del 21 dicembre 2023, a seguito dell’accordo stipulato in data 20 aprile 2022 tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall’accordo del 13 settembre 2022, è stato istituito, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023, il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (di seguito, Fondo TLC), al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 26, commi 1-bis e 9, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In particolare, tra le prestazioni garantite, il Fondo TLC eroga ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo medesimo un assegno di integrazione salariale per tutte le causali previste dagli articoli 11 e 21 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
A tale proposito si evidenzia che, per espressa previsione del decreto istitutivo del Fondo TLC, la disciplina ivi contenuta è applicabile a partire dal 1° gennaio 2024 e che, inoltre, il Fondo TLC può dirsi pienamente operativo solo con la nomina del nuovo Comitato amministratore con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Con il presente messaggio si rende noto che, in data 14 febbraio 2024, è stato emanato il decreto n. 17 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo TLC, che diviene, conseguentemente, pienamente operativo.
A seguito dell’avvenuta nomina, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto istitutivo del Fondo TLC, sono autorizzate dal Comitato amministratore le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024.
Di conseguenza, il Fondo TLC garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024 e, pertanto, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC non possono più richiedere, per i medesimi eventi, la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Tanto rappresentato, all’esito del completamento dell’implementazione della procedura di presentazione delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale in commento, attualmente in corso di adeguamento alla descritta normativa, con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni operative per la presentazione delle relative istanze.
Si precisa a tale fine che saranno, comunque, considerate valide le domande presentate successivamente ai termini normativamente previsti, per periodi di sospensione intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e la data di pubblicazione del citato messaggio.