Messaggio numero 27385 del 27-11-2009 | ||
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Ufficio Stampa | ||
Roma, 27-11-2009Messaggio n. 27302 | ||
OGGETTO: | Fascicolo Elettronico Aziende. Rilascio della verifica della regolarità contributiva nei termini prescrizionali di cui alla legge 08/08/1995 n. 335, Art. 3, co. 9. |
Con il messaggio 13139 del 06/06/2008 è stata comunicata l’implementazione del Fascicolo Elettronico Aziende (NOTA 1) con la funzione di verifica della regolarità contributiva prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (NOTA 2).
Al fine di fornire strumenti che agevolino la gestione del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia, si è provveduto ad integrare il Fascicolo Elettronico Aziende estendendo la visibilità delle informazioni mostrate agli ultimi cinque anni.
Tale intervento è finalizzato ad agevolare le operazioni relative alla verifica della regolarità contributiva al periodo di prescrizione quinquennale, previsto dalla legislazione vigente.
I domini dei dati, interessati all’estensione e alle modifiche effettuate, sono:
– Dm 10 trasmessi È stato esteso il periodo di visualizzazione agli ultimi 5 anni.
– note di rettifica È stato esteso il periodo di visualizzazione agli ultimi 5 anni. I modelli elencati sono stati ordinati in modo decrescente base al periodo di riferimento.
– Pagamenti F24 È stato esteso il periodo di visualizzazione agli ultimi 5 anni.
– Crediti/Inadempienze L’elenco dei crediti è stato ordinato in modo decrescente, in base al periodo di riferimento.
Tale nuova funzionalità si inserisce, anche, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla creazione di nuovi servizi alle imprese in una logica di semplificazione dei rapporti con l’Istituto. In tal modo, le imprese, anche per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’atto della richiesta di rilascio del DURC, potranno direttamente verificare la propria posizione contributiva aziendale attraverso la consultazione delle ulteriori informazioni rese disponibili sul Fascicolo stesso.
Al riguardo, si precisa che le Implementazioni del Fascicolo Elettronico Aziende, saranno, a breve, rese disponibili anche sul Cassetto Previdenziale Aziendale.
Le modifiche descritte, come sopra detto, costituiscono un supporto all’attività degli operatori che dovrà continuare, in relazione alla valenza strategica che II DURC riveste come strumento di garanzia di trasparenza del mercato, ad essere svolta nei rispetto delle modalità che garantiscono, attraverso la verifica puntuale degli archivi, il corretto rifascio della certificazione richiesta.
Nel sottolineare che l’emissione del DURC deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda di rilascio del DURC, si rammenta che, in presenza di accertata situazione di irregolarità, prima dell’emissione del DURC irregolare, ai sensi dell’art. 7, co, 3 del DM 24 ottobre 2007, il contribuente dovrà essere invitato a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’irregolarità stessa. In relazione a ciò, il previsto termine di 30 giorni per l’emissione del DURC, resterà sospeso per un periodo non superiore ai 15 giorni assegnati al contribuente per la regolarizzazione.
Invito a regolarizzare, entro 15 giorni, le inadempienze rilevate dovrà essere sempre effettuato esclusivamente all’azienda
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