INPS – Messaggo 12 luglio 2013, n. 11344
INPS – Messaggo 12 luglio 2013, n. 11344
Articolo 4, comma 24, lettera b), Legge n 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescità : diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting. Ulteriori indicazioni”
Premessa
La circolare n. 48 del 28 marzo 2013 ha fornito le indicazioni normative e regolamentari sulla nuova misura di sostegno alla genitorialità introdotta dall’art. 4, comma 24, lettera b) della Legge n. 92/2012, relativa alla possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Tale beneficio può essere utilizzato negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
Come già anticipato dalla predetta circolare n. 48/2013, i voucher per i servizi di baby sitting consegnati alle madri beneficiarie sono quelli cartacei, normalmente distribuiti dalle sedi; la circolare ha fornito anche le prime indicazioni in merito al ritiro dei voucher presso le sedi.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative per la gestione dei voucher come forma di pagamento dei servizi di baby sitting.
Aspetti operativi
1. Procedura di emissione dei voucher
Per quanto riguarda gli aspetti operativi, si precisa – come anticipato nella videoconferenza del 10 maggio u.s. – che si è reso necessario apportare degli adattamenti procedurali per consentire l’emissione dei voucher destinati al compenso dei servizi di baby sitting.
L’operazione di emissione avverrà tramite un apposita funzionalità ‘ voucher genitorialità’, accessibile dalla nuova procedura di “emissione voucher cartacei”; l’operatore dovrà indicare il codice fiscale della madre, quello del bambino e l’identificativo della domanda presente sulla ricevuta rilasciata nella fase di presentazione della domanda.
L’inserimento di questi dati genererà una maschera in cui sono riportati in automatico il nome, cognome, c.f. e data di nascita della madre, il numero di mesi fruibili e l’importo dei voucher spettanti, tenendo conto che l’importo del contributo in voucher è di 300 € mensili.
Per quanto riguarda i ‘dati bollettinò, richiesti dalla maschera, in assenza di un bollettino reale, verranno preimpostati e resi non modificabili con riferimento alla data di fine congedo e a frazionario, vcy e sezione.
Nella sezione ‘dati voucher da emetterè l’operatore proseguirà all’emissione dei voucher con le modalità consuete; i voucher emessi dovranno essere esclusivamente del valore da 10 € o da 20 €.
Si ricorda che il ritiro dei voucher può avvenire in un’unica fase o in maniera frazionata o mensilmente a discrezione delle madri beneficiarie, a condizione che si riferisca ad un numero di voucher pari ad un importo di 300 € o multipli di 300 €.
Nel caso di rapporto di lavoro part time, come indicato nella circolare n. 48/2013, gli importi del beneficio sono automaticamente riproporzionati in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. In questi casi, nella stessa operazione di emissione dovranno essere emessi solo voucher dello stesso valore nominale .
Qualora il soggetto non fosse presente nell’archivio della graduatoria delle madri beneficiarie della misura a sostegno della genitorialità, o risultasse aver effettuato la rinuncia al beneficio, comparirà un messaggio, che non consentirà i passaggi successivi per l’ emissione dei voucher.
2. Annullamento dei voucher
In caso di rinuncia al beneficio, come disciplinato nella circolare n. 48/2013, la madre, dopo aver effettuato la comunicazione di rinuncia con modalità on line, deve restituire in sede i voucher non utilizzati.
L’operatore di sede provvederà ad annullare i voucher riconsegnati, dopo averne verificato l’integrità, tramite una funzionalità inserita nella maschera di emissione, selezionando una icona rappresentante il cestino, dopo aver effettuato l’operazione di storno dei voucher cartacei. I voucher riconsegnati , con la dicitura ‘annullatò, verranno conservati agli atti.
3. Distribuzione dei voucher alle sedi regionali
A seguito della definizione della graduatoria delle madri beneficiarie con l’indicazione del tipo di beneficio (voucher per servizi di baby sitting o contributo per servizi per l’infanzia) e del periodo richiesti, saranno comunicati alle sedi regionali gli effettivi quantitativi di voucher da destinare ai servizi di baby sitting e le sedi interessate alla consegna, in base alla residenza o al domicilio temporaneo della madre.
Come utile documentazione si allegano le slide sulle modalità operative, presentate nel corso della videoconferenza del 10 maggio scorso.
Ulteriori indicazioni
Con l’occasione si fa presente che è stata sviluppata una nuova funzione di “Emissione Voucher Cartacei”, che consentirà in generale una gestione più puntuale e sicura delle registrazioni dei versamenti per l’acquisto dei voucher cartacei e telematici. Sono state infatti distinte le modalità di registrazione in base alla tipologia di pagamento :
– tramite bollettino postale, con l’inserimento del campo ‘sezioné, che corrisponde allo sportello dell’ufficio postale presso il quale è stato effettuato il versamento, che rende più sicura la registrazione, evitando i messaggi di copresenza di altri versamenti e l’utilizzo dei codici fittizi 9999;
– tramite bonifico bancario, con l’inserimento dei dati caratteristici dei bonifici ( nome ordinante, IBAN, CRO, ecc.), evitando l’utilizzo dei codici fittizi 9999;
– tramite altri tipi di pagamento, effettuati presso altri soggetti, come servizi di Poste private.
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