ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 08 maggio 2020, n. 23
Attività di vigilanza – inquadramento previdenziale.
Con circolare n. 1 dell’11 marzo 2020, lo scrivente Ufficio ha provveduto a fornire al personale ispettivo indicazioni di carattere operativo in tema di inquadramento previdenziale.
Con specifico riferimento al settore agricolo, particolare attenzione è stata riservata, tra l’altro, ai verbali ispettivi di annullamento di rapporti di lavoro a seguito di diverso inquadramento aziendale, con conseguente inquadramento in altro settore. Nel richiamare le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 126/2009, è stata evidenziata la necessità, al fine di procedere all’eventuale diverso inquadramento dell’impresa agricola, di raccogliere prove circostanziate non solo in ordine al mancato esercizio dell’attività agricola ma soprattutto sulla differente natura dell’attività svolta dall’azienda; ciò al fine di consentire un “rafforzamento delle conclusioni ispettive sia rispetto al fatto in sé, sia rispetto alla sua decorrenza”.
Ad integrazione della predetta nota e delle indicazioni in essa contenute, con la presente si richiama l’attenzione del personale ispettivo sulla circolare n. 56 del 23 aprile u.s., con la quale l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione delle imprese non agricole alla contribuzione agricola unificata, con particolare riferimento alle attività cui all’art. 6 della L. n. 92/1979 che comportano l’iscrizione dei lavoratori addetti alla contribuzione agricola unificata ed agli effetti della riclassificazione dell’impresa dal settore agricolo ad altro settore sulle prestazioni a sostegno del reddito e sulle prestazioni pensionistiche conseguenti alla riclassificazione del rapporto di lavoro.
Occorre premettere che l’Istituto era già intervenuto con la circolare 20 giugno 2019, n. 94 per fornire chiarimenti in merito all’inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2135 del codice civile, nonché delle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e quindi da inquadrare ai fini previdenziali ed assistenziali come operai agricoli.
Relativamente a quest’ultima categoria, l’iscrizione previdenziale dei lavoratori avviene ai sensi dell’art. 6 della L. n. 92/1979, modificata con decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, secondo il quale “agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da”:
– “imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta” (lett. d);
– “imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività” (lett. e).
La circolare n. 56 dell’INPS interviene innanzitutto per individuare con maggiore dettaglio le attività di cui alla lettera e) dell’articolo 6 della L. n. 92/1979, anche alla luce dell’evoluzione del settore, facendo riferimento alle “attività relative al ciclo biologico e al correlato rischio della produzione – attività che non assumono le caratteristiche proprie dell’attività dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile – nonché ricomprendere le attività indispensabili, ordinarie o straordinarie, finalizzate a mantenere in stato ottimale di salute le piantagioni coltivate, il suolo che ospita le colture e gli allevamenti praticati”.
Nel premettere, poi, che il disconoscimento dell’inquadramento dell’azienda ha notoriamente effetto retroattivo e determina il venir meno della speciale tutela previdenziale ed assistenziale prevista per gli operai agricoli – con il conseguente recupero delle prestazioni previdenziali eventualmente già erogate agli stessi e l’aggiornamento della loro posizione assicurativa anche ai fini del diritto e della misura delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti – si è ritenuto che per il solo settore agricolo, l’accertamento della carenza dei requisiti necessari per la qualificazione dell’azienda come impresa agricola non sia sufficiente, essendo necessario accertare, altresì, se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri o meno tra le attività elencate nell’art. 6 della L. n. 92/1979. Ciò alla luce della più recente interpretazione giurisprudenziale dell’art. 6 sopra citato, secondo cui ciò che rileva è l’attività in concreto svolta dal dipendente, indipendentemente dalla qualificazione aziendale.
In quest’ultimo caso, infatti, i lavoratori potranno comunque mantenere l’iscrizione previdenziale nel settore agricolo in funzione dell’attività cui sono stati addetti, conservando il diritto alle prestazioni previdenziali specifiche del settore, già corrisposte e/o da corrispondere.
Pertanto, laddove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l’azienda quale impresa agricola, sarà necessario verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri eventualmente tra le attività elencate nell’art. 6 della L. n. 92/1979 in modo da mantenere in capo ai lavoratori l’iscrizione previdenziale nel settore agricolo nonostante la riqualificazione dell’azienda nel settore non agricolo.
Diversamente laddove, a seguito della riqualificazione dell’azienda, venga accertato che anche l’attività prestata in concreto dal lavoratore non rientri tra quelle identificabili come agricole ai sensi del citato art. 6, si procederà al disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura, al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa, nonché al recupero delle indebite prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate (ad es. indennità di disoccupazione).
In tali ultimi casi, i lavoratori potranno in ogni caso richiedere la trasformazione delle domande di disoccupazione agricola in NASpI, con compensazione di quanto già corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola.
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