La Corte di Cassazione sez. civile con l’ordinanza n. 21804 del 24 settembre 2013 ha statuito che Equitalia può insinuarsi al passivo fallimentare anche se i ruoli sono stati emessi dopo la chiusura della stato passivo poiché ciò che conta è l’anteriorità del credito tributario rispetto alla dichiarazione di fallimento, per cui, l’insinuazione è possibile anche con ritardo rispetto agli altri creditori.
Infatti non è necessaria la preventiva formazione del ruolo né la notifica della cartella esattoriale. L’importante, infatti, è che il debito con il fisco sia anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento. Non solo: il curatore deve trasmettere prontamente i documenti sullo stato di dissesto dell’azienda.
La vicenda ha origine con il rigetto del Tribunale dell’ opposizione alla stato passivo proposta da Equitalia avverso l’esclusione di un credito insinuato ex art. 101 L.fall. Il giudice del merito ha ritenuto tardiva l’istanza di insinuazione così come tardivi sono apparsi i ruoli, in quanto emessi solo dopo la chiusura dello stato passivo. Avverso la decisione dei giudici di merito il concessionario proponeva ricorso alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso della società di riscossione del Concessionario alla luce della sua stessa giurisprudenza. Per giungere a questa decisione i giudici di legittimità hanno dapprima ricordato che la domanda di ammissione al passivo può essere accolta, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni in atto), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (cfr. Cass. n. 5063/8 e 112019/11).
Nella sentenza in commento trova richiamo ed applicazione il principio statuito dalla Cassazione a SS.UU. che ha affermato che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall’amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, né la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo, viceversa essere basata anche su titoli di diverso tenore quali ad esempio titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente.
Stringenti, ad avviso del collegio di legittimità, anche gli obblighi a carico del curatore che deve trasmettere al fisco, prontamente, tutti i documenti che chiariscono il dissesto finanziario. Sulla base di questi motivi il collegio di legittimità ha bocciato il decreto emesso dal tribunale fallimentare di Torre Annunziata che aveva bocciato l’istanza di insinuazione al passivo di Equitalia perché presentata con ritardo (sentenza 4126/12).
Il principio di diritto. Da quanto sopra esposto deriva “che il dato rilevante ai fini dell’ammissione al passivo di un credito tributario è che lo stesso sia antecedente alla dichiarazione dello stato passivo e che sia adeguatamente documentato. A tal fine non rileva certamente se i ruoli sono stati formati prima o dopo la dichiarazione dello stato passivo”.
In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di Equitalia e rinviato al Tribunale in diversa composizione.