La vicenda ha visto protagonista l’Agente per la riscossione che aveva proposto domanda di ammissione allo stato passivo quale creditrice, sia per crediti tributari che previdenziali, in un fallimento di una srl, allegando gli estratti di ruolo di tutti i crediti esattoriali e le relate di notifica soltanto di alcune cartelle di pagamento ed avvisi di addebiti. Il Tribunale aveva ammesso allo stato passivo della società fallita solo i crediti tributari e previdenziali portati da cartelle e avvisi di addebito per i quali l’Agente della riscossione aveva provato le regolari notifiche alla società “in bonis” o al curatore. Non sono stati ammessi, di contro, tutti i crediti per i quali erano stati solo prodotti gli estratti di ruolo.
Avverso tale decisione l’Agente della riscossione proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini accolgono il ricorso della ricorrente. I giudici di legittimità dopo una breve e precisa definizione dei termini “ruolo” ed “estratto ruolo” rammentano quanto affermato i precedenti sentenze. La Corte Suprema, infatti, ha costantemente ritenuto che, ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi, è sufficiente la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, di ammettere il credito con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 (Cass. n. 12117/2016 e n. 655/2016).
La Corte pur evidenziando la differenza sostanziale che caratterizza il “ruolo” e “l’estratto di ruolo”, afferma che l’estratto di ruolo “è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale” (Cass., Sez. un., n. 19704/2015).
I giudici del palazzaccio precisano che ai fini dell’ammissione al passivo l’art. 93 L.f. richiede l’allegazione al ricorso dei documenti dimostrativi del diritto del creditore e, a tali fini, non solo il ruolo ma anche l’estratto di ruolo è idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito (Cass. n. 5244/2017).
La Suprema Corte poi osserva che anche per i crediti previdenziali è possibile richiedere l’ammissione al passivo sulla base del solo ruolo (Cass. n. 12117/2016 già cit.).
La Corte Suprema, nella sentenza in commento ha puntualizzato per gli atti impoesattivi che essi divengono titolo esecutivo se non impugnati nei termini di legge e, conseguentemente, l’agente della riscossione può procedere alla riscossione una volta emesso il ruolo senza dover procedere alla formazione della cartella di pagamento e alla relativa notifica.