La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25734 depositata il 15 novembre 2013 intervenendo in materia di idoneità per svolgimento mansioni ha statuito che è illegittimo il giudizio di inidoneità alle mansioni unicamente per insufficienza della statura per cui sussiste il diritto all’assunzione con inquadramento quale Capo Servizio Treno e al risarcimento del danno in capo alla donna che abbia superato sia la fase dei test psicoattitudinali, sia quella successiva del colloquio attitudinale e tecnico, nonché sia in possesso di tutti gli altri requisiti fisici, tranne l’altezza minima.
La vicenda ha riguardato una donna che aveva partecipato al concorso, indetto da una società ferroviaria, di Capo Servizio Treni e di di aver superato positivamente la selezione e di esser stata giudicata inidonea alle mansioni unicamente per insufficienza della statura.
La donna avverso tale esclusione ricorse al Tribunale, nella sua veste di giudice di lavoro, chiedendo che venisse dichiarato il proprio diritto all’assunzione nella suddetta qualifica e la condanna della società al pagamento delle retribuzioni contrattualmente dovute, oltre accessori di legge. Il Tribunale adito respinse la domanda. La ricorrente impugno la pronuncia del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello che dichiarò il suo diritto all’assunzione con inquadramento quale Capo Servizio Treno a far tempo dal 5.5.2004 e condannò la parte datoriale al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni contrattualmente dovute dalla data anzidetta sino a quella della pronuncia giudiziaria, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione di ciascun credito al saldo.
I giudici di appello affermarono che nei concorsi per l’assunzione di personale la normativa che stabilisca una limitazione di natura fisica per l’accesso alla selezione deva rispondere ad un criterio di ragionevolezza, ciò sia per il concorso pubblico, stante i principi costituzionali di non discriminazione per diversità fisiche e di imparzialità della pubblica amministrazione, sia nel settore privato, in cui i criteri di selezione devono rispondere ai principi di correttezza e buona fede. Per cui occorre verificare che il limite dell’altezza sia giustificato dalla peculiarità delle mansioni da svolgere.
Nella fattispecie la normativa che stabiliva tale limitazione fisica era contenuta nel D.M. 18 settembre 1986, contenente le tabelle dei requisiti fisici per i vari profili professionali, le quali, per quelli di “capo treno” e di “conduttore” stabiliscono la statura minima di m. 1,60, prevedendo tale requisito di statura minima di cm. 160 unico ed indifferenziato per uomini e donne, viola gli artt. 3 e 37 della Costituzione, in quanto realizza una discriminazione indiretta a danno dei candidati di sesso femminile, in considerazione di una differenza fisica statisticamente e obiettivamente dipendente dai sesso.
Ancora, in relazione alle mansioni proprie del Capo Servizio Treno – compiti di dirigenza, responsabilità e sorveglianza del convoglio, sorveglianza e controllo della regolarità del servizio viaggiatori, con interventi anche sul materiale, nel settore manovra e scambi – la Corte rilevava che la manualità e l’impegno fisico, necessari solo per una quota marginale delle mansioni di Capo Servizio Treno, dipendevano da una complessiva attitudine fisica e certamente non dal mero dato della statura, mentre dalle stesse allegazioni della società era risultato che la candidata era stata sottoposta a tutti gli esami per la valutazione della idoneità fisica e che, dal complesso di tali esami, non era stata rilevata alcuna insufficienza, se non quella della statura.
La società per la cassazione della sentenza di appello proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della società. I giudici di legittimità, ritenendo corretto l’operato dei giudici distrettuali, ribadiscono l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale il giudice deve apprezzare incidentalmente la legittimità, ai fini della sua disapplicazione, della previsione di un’altezza minima, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni, attraverso l’accertamento di quali siano le mansioni a cui il lavoratore interessato potrebbe essere addetto e se le stesse potrebbero essere espletate nonostante una statura inferiore a quella richiesta.
Inoltre i giudici del Palazzaccio con la sentenza in esame hanno precisato il carattere indirettamente discriminatorio di un limite staturale uguale per gli uomini e per le donne.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 18522 depositata il 28 giugno 2023 - In tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8167 - In tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 novembre 2021, n. 32945 - In tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2020, n. 21485 - Il CCNL 1.10.2007 per il personale non dirigenziale del comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ha previsto un nuovo sistema di inquadramento- nel quale tutte le mansioni all'interno della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 novembre 2019, n. 30996 - Il divieto di variazione in "peius" opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 marzo 2020, n. 6946 - Non trova applicazione per i dirigenti del pubblico impiego privatizzato l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, affermandosi che l'inapplicabilità di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…