AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 15 ottobre 2018, n. 4

Interpello articolo 11, comma 1, legge 27 luglio 2000, n.212. Gruppo IVA. Insussistenza del vincolo finanziario ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Ai sensi dell’articolo 70-quater del DPR n. 633 del 1972 il Gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all’articolo 70-ter del medesimo DPR n. 633.

Nella definizione di vincolo finanziario il comma 1 dell’articolo 70-ter del DPR n. 633 del 1972 fa riferimento dalla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell’articolo 2359 del codice civile secondo cui “sono considerate società controllate (…) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.

È, pertanto, preclusa la partecipazione al Gruppo IVA, in veste di controllati, ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l’esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. A detti soggetti passivi l’opzione per il Gruppo IVA di cui all’articolo 70- quater del DPR n. 633 del 1972 è consentita, ai sensi dell’articolo 70-bis, comma 1, del medesimo decreto, solo nel caso in cui assumano il ruolo di controllanti esercitando il controllo di diritto di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.

Pertanto, ad un ente avente la forma giuridica di associazione – ancorché sia soggetto passivo ai fini IVA per le attività commerciali svolte – deve considerarsi preclusa la partecipazione al Gruppo IVA in veste di controllato non essendo possibile ravvisare rispetto allo stesso la sussistenza del vincolo finanziario in quanto l’organo assembleare di un’associazione non può assimilarsi all’assemblea ordinaria delle società di capitali cui si riferisce l’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile.