FONDAZIONE STUDI CDL – Comunicato 10 marzo 2020
COVID-19: Fondazione Lavoro, integrate disposizioni per tirocini e politiche attive
Le disposizioni regionali in materia di tirocini extracurriculari e misure di politiche attive in relazione all’emergenza Coronavirus redatte dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro sono state integrate in un nuovo documento aggiornato al 10 marzo 2020. Nella nuova informativa, a disposizione dei Consulenti Delegati della Fondazione Lavoro, si riportano le indicazioni previste, oltre che per la Regione Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, anche per Lazio, Calabria, Sicilia e Abruzzo.
Nel Lazio, in considerazione dell’emergenza sanitaria correlata a COVID-19, nei casi in cui i soggetti ospitanti e i soggetti promotori rinvenissero la necessità di sospendere le attività di tirocinio quale misura di prevenzione, per il mese di marzo 2020, in via eccezionale, potranno operare in tal senso anche per i periodi inferiori ai 15 giorni. Il tirocinio riprenderà, al momento concordato, per il periodo residuo nei limiti della durata totale. Nel documento fornite, inoltre, indicazioni per i tirocini extracurriculari finanziati da bandi e avvisi della Regione Lazio (Garanzia Giovani). Per la Regione Calabria, invece, sono sospese tutte le attività di formazione professionale, compresi i corsi Ie FP e quelli svolti nell’ambito delle politiche attive del lavoro, dei tirocini curriculari afferenti a tali percorsi formativi e dei tirocini formativi, nonché delle sedute d’esame programmate per tale periodo. In Sicilia, in relazione all’entrata in vigore del Dpcm del 9 marzo 2020, ogni soggetto ospitante valuterà l’opportunità di sospensione del tirocinio. Il documento ricorda però che il periodo di sospensione del tirocinio posticipa la data di fine del bimestre per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa e che non sarà necessaria da parte dell’Amministrazione alcuna autorizzazione o riscontro alla comunicazione di sospensione stessa. Infine, nella Regione Abruzzo i tirocini extracurriculari non rientrano nelle attività formative per le quali i provvedimenti statali e regionali hanno previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento. Pertanto, le aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regoleranno il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro.
Allegato
Comunicazione COVID-19: disposizioni adottate dalle Regioni interessate in materia di Tirocini Extracurriculari e misure di Politiche Attive
Regione Lombardia
Tirocini extracurriculari
I tirocini extracurriculari non rientrano nelle attività formative per le quali il punto d) dell’ordinanza del Ministero della Salute ha previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento.
Le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro dove il tirocinante è inserito.
Le linee guida approvate da Regione Lombardia con DGR 7763 del 17/01/2018 prevedono la possibilità di interrompere il tirocinio in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Per ogni altra situazione di tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle attività a cui è possibile attenersi.
In linea generale, l’emergenza in oggetto deve essere trattata come situazione transitoria. Pertanto:
– in caso di chiusura temporanea dell’attività, il tirocinio può essere sospeso su iniziativa del soggetto che ospita il tirocinante (soggetto ospitante);
– nel caso in cui non venga attivata la sospensione, il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio;
– gli altri casi di assenza del tirocinante direttamente o indirettamente collegati all’emergenza sanitaria sono gestiti, nell’ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (punto. 3.4 “Durata del tirocinio”).
Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti al punto 3.4 delle linee guida (“Durata del tirocinio”), di cui alla DGR sopra indicata, che disciplinano il diritto alla sospensione del tirocinio da parte del tirocinante e la possibilità di sospensione temporanea dell’attività da parte del soggetto ospitante.
Nel caso di tirocini attivati nell’ambito di GARANZIA GIOVANI, se il tirocinante durante il periodo di sospensione non è in smart working deve, al fine dell’eleggibilità della spesa per giorni, recuperare i giorni di sospensione alla fine del tirocinio.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di tirocinio, è necessario attenersi ai criteri fissati al paragrafo 3.8 delle Linee guida.
Si richiama in ogni caso la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell’ assumere le adeguate disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tirocinanti, con riferimento alla situazione specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle autorità competenti.
Infine, si rammenta che attualmente non vi sono divieti riguardo all’attivazione di nuovi tirocini extracurriculari.
L’attivazione di nuovi tirocini (e la loro eventuale proroga) deve tenere conto della situazione specifica relativa al singolo soggetto ospitante.
Politiche Attive
Le modalità e i tempi di recupero dei corsi avviati e programmati sono all’attenzione degli uffici regionali che definiranno le soluzioni solo al termine della fase di emergenza considerando le diverse casistiche e i volumi interessati.
Regione Piemonte
In riferimento al decreto n. 25 del 02/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale “ordinanza di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 08/03/2020”, si specifica quanto segue.
Tirocini extracurriculari
Nel caso di tirocini extracurriculari non è prevista alcuna sospensione e ai tirocinanti si applicheranno i provvedimenti cautelativi che le aziende riterranno di adottare per il proprio personale. Le sospensioni delle attività adottate per disposizioni aziendali possono essere assimilate alla chiusura aziendale e pertanto il relativo periodo se superiore a 15 giorni potrà essere recuperato con proroga, come da disciplina regionale. In caso di sospensioni per periodi inferiori, l’assenza non è imputabile al tirocinante e pertanto non dovrà essere computata ai fini del raggiungimento della frequenza minima del 70% per il riconoscimento dell’indennità mensile.
Attività di orientamento e servizi al lavoro
I servizi di orientamento in riferimento a qualunque direttiva regionale e i servizi al lavoro sono confermati, compresi gli incontri di pre-accoglienza agli utenti interessati al programma MIP- mettersi in proprio.
Personale
Si conferma che, anche per questo periodo, la nuova ordinanza non prevede la sospensione dell’attività lavorativa del personale degli enti di formazione e dei servizi al lavoro.
Aspetti amministrativi
Le scadenze amministrative previste in alcune direttive e ricadenti in questo periodo sono momentaneamente sospese. Restano sospesi gli aggiornamenti dei calendari e dei registri elettronici per le attività formative.
Regione Liguria
In riferimento all’ordinanza numero 3/2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si comunica che non sono sospesi i tirocini extracurriculari.
Regione Emilia Romagna
A seguito di quanto previsto nel DPCM del 01/02/2020 e, in particolare, all’Art. 2 “Misure urgenti di contenimento del contagio nelle Regioni e nelle Province di cui gli allegati 2 e 3” che prevede “in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”, in merito ai tirocini extracurriculari, nei casi in cui sia necessario sospendere il tirocinio per chiusura aziendale o per qualsiasi altra causa debitamente documentata, ferma restando la Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio per sospensione, si precisa quanto segue:
– l’indennità, quando finanziata con risorse pubbliche, potrà essere erogata nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui DGR 1143/2019 che non prevede, conformemente al disposto normativo, l’assenza per giusta causa;
– il termine del tirocinio potrà slittare per tutta la durata della sopravvenuta impossibilità di svolgimento dello stesso, ferma restando la disponibilità del soggetto ospitante.
Regione Veneto
In relazione alle misure urgenti volte al contenimento del contagio del virus COVID-19 e della relativa sospensione dell’attività formativa fino al giorno 8 marzo 2020, disposta con DPCM 1/03/2020, si comunica quanto segue:
– per i comuni rientranti nell’allegato 1 del DPCM (c.d. zona rossa) e per le persone ivi residenti e/o domiciliate permane la chiusura totale di tutti i servizi al lavoro individuali o di gruppo di competenza regionale fino al cessare della vigenza dell’attuale regime di contenimento in applicazione di quanto è previsto dall’art. 1 del DPCM citato;
– per il restante territorio regionale, fatto salvo quanto sopra ed in applicazione dell’art. 2 del citato DPCM, si comunica il mantenimento della sospensione sino al giorno 8 marzo compreso dei servizi al lavoro di gruppo (quali ad esempio l’orientamento) e di tutte le attività formative connesse alle politiche del lavoro rientranti nella programmazione regionale, quali a solo titolo esemplificativo: work experience, assegno per il lavoro, AICT, etc.
È ammessa la realizzazione dei servizi al lavoro individuali e dei tirocini rientranti nella programmazione regionale a condizione che i soggetti gestori assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra gli utenti.
Regione Lazio
Tirocini extracurriculari autofinanziati e Garanzia Giovani
In deroga a quanto previsto dalla DGR 576/2019 circa la possibilità di sospensione del tirocinio ed in considerazione dell’emergenza sanitaria correlata a COVID-19, nei casi in cui i soggetti ospitanti e i soggetti promotori rinvenissero la necessità di sospendere le attività di tirocinio quale misura di prevenzione e gestione dell’emergenza COVID-19, per il mese di marzo 2020, in via eccezionale, potranno operare in tal senso anche per i periodi inferiori ai 15 giorni. Il tirocinio riprenderà, al momento concordato, per il periodo residuo nei limiti della durata totale.
Nello specifico, per i tirocini extracurriculari finanziati da bandi e avvisi della Regione Lazio (Garanzia Giovani), l’imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso l’applicativo “Tirocini On Line” prima della conclusione inizialmente prevista da progetto Formativo Individuale del tirocinio, a pena di riconoscimento del contributo pubblico.
A tal fine, la volontà di sospensione del tirocinio deve essere sempre debitamente comunicata dal soggetto ospitante al soggetto promotore e al tirocinante. Inoltre, la sospensione dovrà correlarsi alla necessaria Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio.
Regione Calabria
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, dal giorno 5 marzo 2020 al giorno 15 marzo 2020 sono sospese tutte le attività di formazione professionale, compresi i corsi IeFP e quelli svolti nell’ambito delle politiche attive del lavoro, dei tirocini curriculari afferenti a tali percorsi formativi e dei tirocini formativi, nonché delle sedute d’esame programmate per tale periodo.
Regione Sicilia
Tirocini extracurriculari svolti nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 22/2018 In relazione all’adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del decreto 9 marzo 2020, ogni soggetto ospitante valuterà l’opportunità di sospensione del tirocinio.
Nel caso in cui dovessero decidere in tal senso, i soggetti ospitanti dovranno comunicare il periodo di sospensione delle attività, utilizzando il modulo regionale (http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150969615.PDF), nonché la ripresa delle stesse, al soggetto promotore, il quale provvederà alla trasmissione al Dipartimento regionale del Lavoro – Servizio II – Programmazione FSE e PAC; Servizio III – Gestione risorse FSE e PAC; Servizio IV – Monitoraggio e controlli di primo livello e rendicontazione interventi FSE, all’indirizzo PEC dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
Il periodo di sospensione del tirocinio posticipa la data di fine del bimestre per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa e, pertanto, la data di conclusione prevista originariamente per il tirocinio si intenderà automaticamente prorogata esattamente per il numero di giorni di durata della sospensione.
Non sarà necessaria da parte dell’Amministrazione alcuna autorizzazione o alcun riscontro alla comunicazione di sospensione stessa.
Appare utile ricordare, a tal proposito, che ai fini della validità della proroga, e del conseguente riconoscimento dell’indennità, dovranno necessariamente essere prorogate le coperture assicurative (INAIL e RCT) previste dall’art. 9 dell’Avviso.
La comunicazione dovrà essere effettuata unicamente utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Regione (Cfr. Allegato), che dovrà essere compilato e firmato dal soggetto ospitante e controfirnato dal soggetto promotore.
La mancata comunicazione della sospensione nei modi e nei tempi previsti, comporterà il mancato riconoscimento della stessa e del periodo di proroga e, conseguentemente, la mancata erogazione dell’indennità per il periodo corrispondente.
Regione Abruzzo
Tirocini extracurriculari autofinanziati e in Garanzia Giovani
Sospensione. I tirocini extracurriculari non rientrano nelle attività formative per le quali i provvedimenti statali e regionali hanno previsto la sospensione al fine di evitare le situazioni di affollamento.
Pertanto, le Aziende ospitanti e i soggetti promotori, durante la fase di emergenza, regolano il rapporto con il tirocinante in coerenza con le disposizioni adottate per gli ambienti di lavoro, dove il tirocinante è inserito.
Le linee guida approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 112 in data 22.02.2018, all’art. 14, comma 2, prevedono che il tirocinio possa essere interrotto anche “nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone motivata comunicazione scritta all’altra parte e al tirocinante”.
Per ogni altra situazione di tipo transitorio, sono previste regole di sospensione delle attività a cui è possibile attenersi (art. 4, comma 4 delle linee guida regionali), nel quale tra l’altro si precisa che il tirocinio può inoltre essere sospeso “per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore”.
Per quanto, invece, concerne i periodi di sospensione aziendale inferiori ai 15 giorni, si richiamano le indicazioni operative contenute nella nota di approfondimento prot. n. RA/88821/19 in data 21.03.2019 e ribadite nella faq n. 26 dell’aggiornamento n. 3 in data 9 dicembre 2019.
Svolgimento con modalità a distanza.
Il D.P.C.M. 8 marzo 2020, all’art. 2, tra le misure di contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, dispone l’applicazione di alcune misure, tra le quali la possibilità di erogare – nel periodo di sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le altre istituzioni di istruzione terziaria – le attività didattiche e formative, ove possibile, con modalità a distanza. Lo stesso articolo (alla lettera s), dispone altresì che “qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di congedo ordinario e di ferie”. Ciò premesso, sebbene il tirocinio extracurriculare non si configura come rapporto di lavoro, bensì quale misura formativa di politica attiva del lavoro, si ritiene che – in via analogica – le predette disposizioni possano essere dettate anche per lo stesso tirocinio extracurriculare. Si raccomanda, pertanto, al datore di lavoro – anche in assenza di chiusura temporanea dell’attività aziendale – di sospendere lo stesso tirocinio, ricorrendo la “causa di forza maggiore” richiamata all’art. 4, comma 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari. O in alternativa, il soggetto ospitante può autorizzare, ove possibile e comunque plausibile con l’attività formativa prevista nel Progetto Formativo individuale, il tirocinante a svolgere la propria attività formativa a distanza, fornendo le attrezzature necessarie ed il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza (facendo riferimento, laddove applicabile, anche alla normativa sullo smart working ed in particolare alle disposizioni in materia di sicurezza, essendo comunque il tirocinante equiparato al lavoratore, ai sensi dell’art. 2 del vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.). In tal caso, la nuova modalità di tirocinio deve essere definita tra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo individuale.
Altri casi di assenza del tirocinante.
Gli altri cadi di assenza, direttamente o indirettamente collegati all’emergenza sanitaria in corso, sono gestiti, nell’ambito del progetto formativo, in analogia a quanto disposto dalle linee guida per i periodi di assenza causati da malattia lunga o infortunio (art. 4, comma 4 linee guida regionali in materia di tirocini extracurriculari).
Computo durata tirocinio.
Per quanto riguarda il computo della durata complessiva del tirocinio, è necessario fare riferimento ai criteri sempre stabiliti all’art. 4, comma 4, delle linee guida regionali (D.G.R. 112/2018), nonché alle faq nn. 22, 23, 24 ,25, 26, 27, e 28 dell’aggiornamento n. 3 in data 9 dicembre 2019, pubblicato sul sito selfi.regione.abruzzo.it, sezione “Lavoro”, sottosezione “Tirocini”.
Indennità.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di tirocinio, è necessario attenersi ai criteri fissati all’art. 17, comma 2, delle linee guida regionali.
Adeguate disposizioni.
Si richiama, in ogni caso, la responsabilità esclusiva del soggetto ospitante nell’assumere le adeguate disposizioni nei confronti di tutto il personale, compresi i tirocinanti, con riferimento alla situazione specifica dei propri luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle autorità competenti.
Attivazione nuovi tirocini.
Infine, si rammenta che attualmente non vi sono divieti specifici riguardo all’attivazione di nuovi tirocini extracurriculari. Tuttavia, poiché il tirocinio non è un rapporto di lavoro, non è possibile configurare e disciplinare situazioni di necessità e di urgenza all’attivazione di tirocini nei luoghi di lavoro.
L’attivazione di nuovi tirocini (e la loro eventuale proroga o rinnovo) deve, pertanto, tener conto della situazione specifica relativa al singolo soggetto ospitante e dell’emergenza sanitaria in corso.
Allegato 2
REGIONE SICILIA – Comunicato 10 marzo 2020
PO FSE Sicilia 2014-2020 Avviso n. 22/2018 – Tirocini extracurriculari. D.P.C.M. 09 marzo 2020
In relazione all’adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del decreto 9 marzo 2020 avente per oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, si comunica che per i tirocini avviati nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 22/2018, ogni Soggetto Ospitante valuterà l’opportunità di sospensione del tirocinio.
Nel caso in cui dovessero decidere in tal senso, i Soggetti Ospitanti dovranno comunicare il periodo di sospensione delle attività, utilizzando il modello contenuto nell’allegato 1, nonché la ripresa delle stesse, al Soggetto Promotore, il quale provvederà alla trasmissione al Dipartimento Regionale del Lavoro – Servizio II – Programmazione Fse e Pac; Servizio III – Gestione Risorse Fse e Pac; Servizio IV – Monitoraggio e controlli di 1° livello e rendicontazione interventi Fse, all’indirizzo PEC dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it.
Il periodo di sospensione del tirocinio posticipa la data di fine del bimestre per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa e pertanto, la data di conclusione prevista originariamente per il tirocinio si intenderà automaticamente prorogata esattamente per il numero di giorni di durata della sospensione.
Si precisa che non sarà necessaria da parte della scrivente Amministrazione alcuna autorizzazione o comunque alcun riscontro alla comunicazione di sospensione stessa.
Appare utile ricordare, a tal proposito, che ai fini della validità della proroga, e del conseguente riconoscimento dell’indennità, dovranno necessariamente essere prorogate le coperture assicurative (INAIL e RCT) previste dall’art. 9 dell’Avviso.
La comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente comunicato, che dovrà essere compilato e firmato dal Soggetto Ospitante e, controfirmato dal Soggetto Promotore.
La mancata comunicazione della sospensione nei modi e termini suindicati, comporterà il mancato riconoscimento della stessa e del periodo di proroga e conseguentemente la mancata erogazione della indennità per il periodo corrispondente.
Allegato
COMUNICAZIONE SOSPENSIONE COVID-19
Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a ______________________ il ______________ codice fiscale_____________________________________ , P. Iva _______________________________, in qualità di Soggetto Ospitante,
in relazione al tirocinio del/la Sig./Sig.ra ______________________________________. nato/a a _____________ Il ___________ codice fiscale ________________________________________, ammesso/i a finanziamento con D.D.G. n. _______. del ______________., con la presente
Comunica
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti di cui all’art. 76, nonché della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000
– che le attività del sottoscritto Soggetto Ospitante saranno interrotte dal _______ al _____________.;
– che il periodo di sospensione delle attività del/i tirocinante/i sarà recuperato alla fine del bimestre;
– di impegnarsi a prorogare le coperture assicurative (INAIL e RCT) di cui all’art. 9 dell’Avviso;
_______________________, lì ______________________
Firma
del Soggetto Ospitante
_______________________________________________
Firma
del Soggetto Promotore
_______________________________________________
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