Agenzia delle Entrate – Risposta n. 226 del 28 aprile 2022
Integratori alimentari – aliquota IVA applicabile
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (in seguito, “ALFA”, “Società” o “Istante”) è una società non residente la cui attività principale è la commercializzazione di integratori alimentari.
Tra i prodotti commercializzati dalla Società figurano 5 integratori alimentari a base di fermenti lattici in grado di agire sull’equilibrio della flora intestinale e favorire la funzione digestiva.
La Società, con distinte richieste di parere tecnico presentate alla Direzione Dogane, Ufficio Tariffa e classificazione, ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche “ADM”) la corretta classificazione doganale da attribuire ai 5 Prodotti.
Quest’ultima, con diversi pareri, rilasciati in data …, ha ritenuto di poter classificare gli stessi nell’ambito del Capitolo 21: “Preparazioni alimentari diverse“, alla voce 2106 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, più specificamente, al codice NC 2106.9098.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 198/2014 della Commissione, del 28 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella NC, ha chiarito come un integratore alimentare, “presentato sotto forma di compresse, condizionato per la vendita al dettaglio in una scatola di plastica, contenente 30 compresse“, rientrasse nella sottovoce di NC 2106 90 92.
Il citato regolamento ha precisato che “dal momento che il prodotto è una preparazione alimentare presentata sotto forma di dosi prestabilite e destinata all’utilizzo come integratore alimentare, i requisiti della nota complementare 5 del capitolo 21 sono soddisfatti“.
Tale impostazione risulta confermata dal più recente regolamento di esecuzione UE 2017/268 della Commissione del 14 febbraio 2017, nel quale, con riferimento ad un altro integratore alimentare, ossia “un prodotto costituito da compresse bianche composte da […] carbonato di sodio, citrato di sodio, leucina“, è stato precisato che lo stesso è da classificarsi nella voce di NC 2106 in quanto “il prodotto non può essere considerato un prodotto chimico del capitolo 38, poiché contiene sostanze aventi valore nutritivo dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti” (non è prevista alcuna soglia per il valore nutritivo). “Le preparazioni composte da un edulcorante dovrebbero essere classificate nella voce 2106″.
Ai fini di completezza, inoltre, si rappresenta che anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa a favore dell’inclusione degli integratori alimentari nella voce di NC 2106.
In particolare, nei procedimenti riuniti da C-410/08 a C-412/08 (caso Swiss Caps), aventi ad oggetto l’applicazione dell’aliquota IVA relativa a “scatole di capsule di gelatina molle Omega3 non condizionate per la vendita al minuto”, nonché “capsule da 580 mg di germe di grano, la cui confezione consisteva in granulato di amido”, e “capsule di nigella non condizionate per la vendita al minuto”, i giudici del rinvio, non convinti della classificazione delle merci interessate nelle voci 1515 e 1517 della NC, hanno classificato i suddetti prodotti alla voce 2106.
A tal riguardo, infatti, la Corte, ha precisato che:
- la circostanza che alle materie prime che compongono le preparazioni alimentari di cui trattasi nelle cause in esame, ovvero gli oli animali e vegetali, si riferissero in parte le voci 1515 e 1517 della NC non ostava alla classificazione di tali preparazioni nella voce di NC 2106, in quanto il loro condizionamento in una capsula determina, allo stesso modo del loro contenuto, le caratteristiche e proprietà oggettive delle medesime;
- la voce più specifica ha la priorità sulle voci di portata più generale. Pertanto, le merci di cui trattasi nelle cause principali rientrano nella voce 2106 della NC, in quanto quest’ultima, nel contesto delle cause principali, è più specifica rispetto alle voci 1515 e 1517 della NC;
- una classificazione dei prodotti nella voce 3004 della NC non può essere presa in considerazione in quanto, in virtù del criterio relativo alla destinazione del prodotto, come emergeva dagli accertamenti del giudice del rinvio, i prodotti in questione non perseguivano scopi terapeutici o profilattici, come richiede la lettera stessa della voce 3004 della NC.
Richiamando la sentenza Swiss Caps sopra menzionata, la CGUE ha ulteriormente evidenziato (cfr. causa C-441/15) che la voce 2106 della NC “comprende, segnatamente, le preparazioni designate con il nome di complementi alimentari, presentate in imballaggi indicanti che esse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute”.
In numerosi documenti di prassi, l’Amministrazione finanziaria (cfr. tra le altre, Risoluzioni del 31 ottobre 2005, n. 153/E, del 10 luglio 2008, n. 290/E e del 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli nn. 8, 12 e 365 del 2019, e nn. 269 e 270 del 2020), sulla base della classificazione prospettata dall’ADM nell’ambito della voce di NC 2106, ha riconosciuto l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento a diversi integratori alimentari. Questi ultimi, infatti, sono stati ricondotti al punto n. 80, parte III della Tabella, relativo ai “preparati alimentari non nominati né compresi altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, allorché destinati “ad integrare la comune dieta, fornendo sostanze nutritive quali vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, estratti di origine vegetale” (cfr. Risoluzione n. 153/E/2008). L’Istante ritiene di poter applicare, in relazione a tutti e 5 i Prodotti, l’aliquota IVA nella misura pari al 10 per cento, ai sensi della Tabella A, parte III, punto 80) relativa alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
I cd. integratori alimentari non sono un prodotto che di per sé beneficia dell’aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.
L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta è stata riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (in breve, “ADM”) che ne analizza la relativa composizione.
In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili – in base al parere dell’ADM – ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.
Con numerosi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E, e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli n. 8, 12 e 365 del 2019, n. 269 e 270 del 2020), è stato affermato che agli stessi si applica l’aliquota del 10 per cento in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”) sulla base dei pareri forniti da ADM, che, in ragione della loro composizione, li ha classificati nell’ambito della voce 21.06, in particolare 21.06.90 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
Sulla base delle informazioni fornite dall’Istante, ADM ritiene che i prodotti siano riconducibili al Capitolo 21 «Preparazioni alimentari diverse».
ADM, infatti, rappresenta che “Il testo della voce del sistema armonizzato 2106 al punto 16) fa riferimento alle “preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro. Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute”.
Inoltre, la nota complementare 5 al Capitolo 21 della nomenclatura doganale prevede che i prodotti della voce 2106, qualora siano impiegati per migliorare o per contribuire al benessere fisico del corpo, devono essere presentati in quantità predosate come ad esempio capsule, compresse, pastiglie e pillole.
Nell’ambito della voce SA individuata, si ritiene che il prodotto ricada nella sottovoce 2106 90 -altre e, più precisamente, in ragione della composizione dichiarata ed in particolare per la percentuale di amido, nella sottovoce NC 2106 9098“.Per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell’aliquota IVA applicabile, alla luce della classificazione effettuata da ADM, si ritiene che ai prodotti oggetto del presente interpello sia applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del più volte citato n. 80) della Tabella A, parte III, poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente.
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