AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 305 del 5 dicembre 2025
Integratori alimentari – Aliquota IVA applicabile
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (in seguito, ”ALFA”, ”Società” o ”Istante”) propone istanza di interpello a fine di conoscere l’aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto ”X” (in breve, ”Prodotto”).
A tal fine, la Società fa presente che:
– la cessione degli integratori alimentari è da ritenersi soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui i loro componenti siano riconducibili, in base al parere dell’Agenzia della Dogane e dei Monopoli (in seguito, ”ADM”), ai prodotti indicati nella Tabella A, Parti II, II-bis o III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, ”Decreto IVA”), che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento;
– diversi documenti di prassi (cfr. risoluzioni n.153/E del 31/10/2005, n.290/ E del 10/07/2008, n.383/E del 14/10/2008 nonché le recenti n.333 e n.334 del 2021) chiariscono che la cessione di tali prodotti, quando classificati da ADM, in ragione della loro specifica composizione, nell’ambito della voce 2106 ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, più specificamente, al ”codice NC 21069092”, possono beneficiare dell’aliquota IVA al 10 per cento.
Il Contribuente ha quindi richiesto il parere di accertamento tecnico per conoscere la classificazione tariffaria del Prodotto, che è stato classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata 1 e 6, nell’ambito della voce 2106 della tariffa, in particolare al Codice NC 210690 ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: -altre”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Per quanto sino a ora rilevato, l’Istante ritiene che la cessione del Prodotto è soggetta all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento, ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, che fa riferimento alle «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura».
Parere dell’agenzia delle entrate
Come chiarito in diversi documenti di prassi, i cd. ”integratori alimentari” non rappresentano prodotti che di per sé beneficiano dell’aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle Parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA. Pertanto, l’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta è riconosciuta caso per caso, sulla base del parere tecnico reso da ADM a seguito dell’analisi della composizione del singolo prodotto.
Per prassi consolidata, agli integratori alimentari si applica l’aliquota IVA del 10 per cento quando riconducibili al numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, sulla base del parere di accertamento reso da ADM (cfr. le risoluzioni n. 153/E del 31 ottobre 2005, n. 290/E del 10 luglio 2008 e n. 383/E del 14 ottobre 2008, nonché le risposte agli interpelli nn. 8, 12 e 365 pubblicati nel 2019, nn. 269 e 270 pubblicati nel 2020, nn. 332 e 382 del 2021, nn. 121 e 563 del 2022, n. 337 del 2023, n. 158 del 2025).
Il Contribuente ha quindi allegato all’istanza il necessario parere di accertamento tecnico, in cui ADM ritiene ”Sulla base di quanto dichiarato e dell’istruttoria svolta, … che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell’ambito della voce 2106 della Tariffa ed in particolare al Codice NC 2106 90: ”preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: – altre”.
A supporto di questa classificazione ADM riporta:
– la Nota Complementare 5 al Capitolo 21 della Nomenclatura combinata: ”Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove”;
– la Nota al Sistema Armonizzato, voce 2106: ”Sono particolarmente classificati in questa voce: (…omissis…) 16) Le preparazioni indicate spesso sotto il nome di ”complementi alimentari”, costituite o a base di uno o più minerali, vitamine, aminoacidi, concentrati, estratti, isolati o forme simili di sostanze presenti negli alimenti, o di versioni sintetiche di tali sostanze presentate come complemento al regime alimentare normale. Esse comprendono questi prodotti, anche se contengono edulcoranti, coloranti, aromi, sostanze odorifere, agenti di supporto, riempitivi, stabilizzanti o altri ausili tecnici. Questi prodotti sono sovente confezionati in imballaggi su cui viene indicato che mantengono il corpo in buona salute o benessere generale, migliorano le prestazioni atletiche, proteggono da possibili carenze nutrizionali o correggono livelli subottimali di nutrimenti. Queste preparazioni non contengono una quantità sufficiente di ingredienti attivi per avere un effetto terapeutico o profilattico contro malattie o affezioni diverse dalle carenze nutrizionali interessate. Le altre preparazioni contenenti una quantità sufficienti di ingredienti attivi per avere un effetto terapeutico o profilattico contro malattie o affezioni specifiche sono escluse (n. 3003 o 3004)”.
Preso atto della classificazione nella voce 2106 effettuata da ADM, si ritiene che le cessioni del Prodotto siano soggette all’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA.
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