Agenzia delle Entrate – Risposta n. 561 del 18 novembre 2022

Integratori alimentari ­ aliquota IVA applicabile

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO 

ALFA (in seguito, ”ALFA”, ”Società” o ”Istante”) distribuisce sul mercato l’integratore alimentare denominato ”X” (di seguito anche ”Prodotto”), fabbricato da altra società, in confezioni da n. 60 compresse cadauna.

L’Istante esibisce il relativo parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche ”ADM”) al fine della corretta classificazione doganale.

Quest’ultima, in funzione delle composizione, della modalità di consumo e della destinazione d’uso, ritiene di classificare il Prodotto, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della nomenclatura combinata (in particolare le Regole 1 e 6), nell’ambito del Capitolo 21: ”Preparazioni alimentari diverse” alla voce 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, più specificamente, al codice NC 2106.9092, ”non contenendo materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola”.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

L’Istante ritiene che le cessioni del Prodotto siano soggette all’aliquota IVA del 10% in quanto lo stesso rientra tra le ”preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura” di cui al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ”Decreto IVA”).

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Come più volte chiarito i cd. integratori alimentari non beneficiano di per sé dell’aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA.

L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta va quindi riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso da ADM che ne analizza la relativa composizione.

In altri termini, è prassi di questa Agenzia riconoscere l’aliquota agevolata IVA agli integratori alimentari solo se riconducibili ­ in base al parere dell’ADM ­ ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II­bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono le aliquote del 4, del 5 o del 10 per cento.

Numerosi documenti di prassi (cfr. le risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E, e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché le risposte agli interpelli n. 8, 12 e 365 del 2019, n. 269 e 270 del 2020, n. 383, 385, 386 del 2021, n. 121 e 226

del 2022) affermano che agli integratori alimentari si applica l’aliquota IVA del 10 per cento in quanto riconducibili al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, (”preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”) sulla base dei pareri forniti da ADM che, in ragione della loro composizione, li classifica nell’ambito della voce 21.06, in particolare 21.06.90 ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.

Sulla base delle informazioni fornite dall’Istante, secondo cui il Prodotto è un integratore alimentare a base di biotina, minerali ed estratti vegetali, che contribuisce a migliorare il benessere di unghie e di capelli, ADM, con parere prot. … del …, ”ritiene che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della nomenclatura combinata (in particolare le Regole 1 e 6) nell’ambito del Capitolo 21: ”Preparazioni alimentari diverse” e più precisamente alla voce 2106 ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e più specificatamente, al codice NC 2106 9092 non contenendo materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola.

La nota complementare 5 al Capitolo 21, prevede che le ”altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove”.

A supporto di questa classificazione si riporta quanto previsto dalle note esplicative al sistema armonizzato alla voce 2106 che collocano nella suddetta voce le ”preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio ecc. addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro.

Queste preparazioni vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute” (punto 16).

Sulla base delle caratteristiche esposte e secondo quanto dichiarato dalla società istante, il prodotto non ha uno scopo profilattico o terapeutico e non è destinato alla cura di una specifica malattia; per tali ragioni non può essere classificato nel Capitolo 30 della nomenclatura combinata tra i Prodotti Farmaceutici”.

Per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell’aliquota IVA applicabile, alla luce della classificazione effettuata da ADM, si ritiene che al Prodotto sia applicabile l’aliquota del 10 per cento, ai sensi del citato numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente.