Nelle istruzione degli studi di settore “parte generale” rinveniamo una integrazione delle ipotesi di esclusione dall’applicazione degli studi di settore in merito al “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”. Viene indicato anche che tra le cause di esclusione che rientrano anche i soggetti interessati dagli eventi sismici, qualora rientrano nelle fattispecie analizzate dal paragrafo 8 della Circolare n. 30/E del 19 settembre 2013. La puntualizzazione in commento precisa che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016, se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata Circolare, possono ritenere applicabile la causa di esclusione legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.
Nella circolare in commento chiarisce che costituiscono un’ipotesi di sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività, tra l’altro, i seguenti casi:
- danni ai locali destinati all’attività d’impresa/lavoro autonomo, tali da renderli totalmente/parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabili a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
- contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso (c.d. zone rosse) per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;
- contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico/principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad integrare le istruzioni “parte generale” con il Provvedimento del 15 febbraio 2017 stabilendo che i soggetti con residenza e/o sede operativa in uno dei Comuni individuati negli allegati 1 (Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) e 2 (Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016) al D.L. n. 189/2016, che in ragione della particolare condizione soggettiva dichiarano la causa di esclusione dell’applicazione degli studi di settore relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività, non sono obbligati alla presentazione del modello studi di settore.
Le “Istruzioni comuni ai quadri RE – RF – RG” dei modelli di dichiarazione Redditi 2017, che hanno previsto la sostituzione della causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore identificata con il codice “12”, relativo a tutte le fattispecie rientranti nei casi previsti dagli articoli 2 e 5 del D.M. 11 febbraio 2008 (inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione), con le cause di esclusione da “12” a “15”. Tale intervento consente di individuare analiticamente le singole fattispecie previste dal citato Decreto Ministeriale.
In particolare, queste le fattispecie per le quali è prevista inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione:
- codice “12” per soggetti esercenti attività d’impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della Legge 244/2007 o quello previsto dai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della Legge 190/2014;
- codice “13” per società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del Codice Civile;
- codice “14” per soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
- codice “15” per soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta” o dal codice 68.20.02 – “Affitto di aziende” o soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.