MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 27 del 15 settembre 2023
Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori – Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007
Come noto, con la Circolare RGS n. 30 dell’11 agosto 2022, sono state emanate le Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” (NOTA 1).
Le Linee Guida in parola:
– descrivono i principali flussi procedurali inerenti ai processi di controllo e rendicontazione del PNRR – sia in relazione alla performance (milestone e target) che alle procedure di spesa – da porre in essere a cura dei Soggetti Attuatori e delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR;
– prevedono, nell’ambito delle diverse fasi attuative delle Misure PNRR, la redazione delle seguenti specifiche attestazioni a comprova dell’avvenuto svolgimento dei controlli di competenza:
1. Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di selezione dei progetti e/o dei Soggetti Attuatori – di norma a cura delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR (cfr. par. 6.1.4 delle Linee Guida);
2. Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara – di norma a cura dei Soggetti Attuatori – (cfr. par. 5.1.3.3 delle Linee Guida);
3. Attestazione delle verifiche effettuate sui Rendiconti di progetto – di norma a cura dei Soggetti Attuatori (cfr. par. 5.3.2 delle Linee Guida);
4. Attestazione delle verifiche effettuate sui Rendiconti di Misura – a cura delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR – (cfr. par. 6.3.5 delle Linee Guida).
Inoltre, ai fini dello svolgimento dei controlli oggetto delle sopra menzionate attestazioni e, in particolare, di quelli connessi alla raccolta dei dati sulle “titolarità effettive”, le stesse Linee Guida rimandano alla disponibilità sul Sistema Informativo ReGiS di piattaforme informatiche/banche dati allo scopo e, in merito, primi elementi di dettaglio sulle piattaforme disponibili sono stati forniti con la Circolare RGS n. 16 del 14 aprile u.s.
Con la presente Circolare viene adottata l’Appendice Tematica avente ad oggetto “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”, che compendia, ed ulteriormente definisce, gli step procedurali che i Soggetti attuatori/Amministrazioni attuatrici di misure PNRR, devono porre in essere attraverso tutte le funzionalità rilasciate sul Sistema Informativo ReGiS.
La suddetta Appendice Tematica:
– è frutto della preliminare condivisione svolta con tutte le competenti Amministrazioni ed i principali stakeholders di riferimento (NOTA 2) all’interno del “Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR” e della “Rete dei Referenti antifrode PNRR”, istituiti con determina RGS n. 57 del 9 marzo 2022;
– costituisce parte integrante delle Linee Guida a suo tempo adottate.
Le Amministrazioni titolari di Misure PNRR, anche in linea con le previsioni della “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” adottata con nota RGS n. 238431 dell’11 ottobre 2022, sono tenute ad aggiornare/adeguare la manualistica relativa ai propri Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.).
Con l’occasione si richiama l’attenzione delle Amministrazioni destinatarie della presente circolare sulla circostanza che l’utilizzo delle funzionalità del sistema informatico ReGiS dedicate allo scopo deve sempre garantire che:
– il trattamento dei dati sia svolto esclusivamente al fine di individuare, nel corso delle pertinenti attività di verifica e controllo previste dalle Linee Guida, potenziali rischi di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento;
– venga fornita la corretta informazione ai Soggetti Attuatori relativamente all’utilizzo dei dati ad essi riferiti, disponibili nelle banche dati esterne, esclusivamente al fine di calcolare gli indicatori di rischio e/o supportare le attività di verifica;
– le evidenze, ovvero i risultati del calcolo di rischio derivanti da tali strumenti, non vengano in alcun modo resi pubblici, in quanto esclusivamente utilizzabili per le attività di verifica e, pertanto, soggetti a specifiche condizioni di protezione dei dati.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
—
Note:
(1) Di seguito Linee Guida.
(2) Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e Guardia di Finanza
Allegato
(testo dell’allegato)
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