AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 454 del 7 novembre 2023
Interessi derivanti da obbligazioni – Applicazione del regime di esenzione previsto per i soggetti non residenti – Articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante (di seguito, ”Società” o ”Istante”), è una società di cartolarizzazione lussemburghese costituita ai sensi della legge 10 agosto 1915 e della legge 22 marzo 2004 (di seguito, ”Legge sulla Cartolarizzazione”), residente ai fini fiscali in Lussemburgo.
La Società intende investire in Italia in obbligazioni o titoli assimilati (di seguito, le ”Notes”) emesse da società italiane e soggette al regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le Notes saranno depositate, direttamente o indirettamente, presso una banca di ”secondo livello” ai sensi degli articoli 7 o 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996.
In base alla Legge sulla Cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione lussemburghesi possono essere costituite sia in forma societaria, sia in forma dipartnership. Nel caso di specie, l’Istante è costituita nella forma di société à responsabilité limitée.
Al riguardo, l’Istante fa presente che la legge fiscale lussemburghese non prevede alcun tipo di esenzione dalle imposte sui redditi per le società di cartolarizzazione costituite in forma societaria, le quali sono soggette alle seguenti imposte:
le imposte sui redditi e l’imposta commerciale comunale che si calcolano sul reddito d’esercizio maturato dalle società applicando l’aliquota, rispettivamente, del 17% e del 6,75%, alle quali si aggiunge anche la sovrattassa di solidarietà per il fondo occupazionale;
l’imposta patrimoniale pari allo 0,5% del valore netto degli attivi detenuti dalle società.
Nel caso di specie, viene precisato che la Società rientra nell’ambito di applicazione delle predette imposte sui redditi previste in Lussemburgo in quanto società di cartolarizzazione costituita in forma societaria.
Ciò premesso, l’Istante chiede di confermare che la Società potrà beneficiare del regime di esenzione previsto per gli interessi, premi e altri frutti che percepirà dalle Notes oggetto di investimento, in quanto rientrante tra i soggetti non residenti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che gli interessi, premi e altri frutti derivanti dalle Notes oggetto di futuro investimento possano beneficiare del regime di esenzione riconosciuto ai soggetti non residenti di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996.
A parere dell’Istante, essendo la Società un soggetto passivo ai fini delle imposte sul reddito delle società in Lussemburgo, ossia uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, la stessa può qualificarsi per l’esenzione prevista dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996.
In subordine, nell’ipotesi in cui non si ritenesse applicabile l’esenzione generale di cui al primo periodo del comma 1 del citato articolo 6, l’Istante ritiene che potrebbe essere valorizzata una nozione di investitore istituzionale di fatto, constatata l’esperienza e la professionalità dei manager della Società, che operano su base professionale a beneficio di una pluralità di investitori stabiliti in Paesi appartenenti alla c.d. white list ed essi stessi sottoposti a vigilanza regolamentare.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si fa presente che il presente parere viene reso nel presupposto che le Notes oggetto di investimento da parte della Società rientrino nell’ambito oggettivo di applicazione del regime fiscale previsto dal decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239.
Con specifico riferimento al profilo soggettivo del regime di esenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996, si rammenta che tale disposizione prevede che «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato».
Sotto il profilo soggettivo, dunque, rientrano nel regime di esenzione dall’imposta sostituiva di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, in generale, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (cd. white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari.
Il medesimo regime di esenzione si applica, inoltre, ai seguenti soggetti costituiti in Stati e territori white listed:
a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Con riferimento alla nozione di ”investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria” prevista dalla citata lettera b), introdotta dall’articolo 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, come chiarito dalla circolare 1° marzo 2002, n. 23/E, trattasi di una ”novità di assoluto rilievo” in quanto tali soggetti ”frequentemente non possedevano i requisiti formali per usufruire dell’esonero dall’imposta sostitutiva”.
Tale nozione identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi.
Con riferimento al caso di specie, l’Istante riferisce di essere un soggetto passivo di imposta in Lussemburgo, Paese incluso nella c.d. white list, ove è soggetto a tassazione secondo la legislazione fiscale lussemburghese che non prevede alcun tipo di esenzione dalle imposte sui redditi per la società di cartolarizzazione costituite in forma societaria.
Pertanto, in linea con quanto affermato nei documenti di prassi (cfr. da ultimo anche la risposta ad interpello pubblicata il 9 novembre 2022, n. 556), l’Istante rientra tra i soggetti di cui al primo periodo del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996.
Conseguentemente, la Società potrà beneficiare del regime di esenzione sugli interessi, premi e altri frutti che percepirà con riferimento alle Notes oggetto di investimento e rientranti nell’ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 239 del 1996.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Applicazione del regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5 del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 per i soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 - Risposta n. 556 del 9…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Obbligazioni emesse da società estera oggetto di fusione per incorporazione in società residente - Regime fiscale degli interessi e altri proventi - Articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239 - Risposta n. 434 del 26 settembre 2023…
- Trattamento fiscale degli interessi su titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti all'estero ai sensi dell'articolo 2, comma 1 -bis, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 - Titoli indicizzati a tassi "risk free rate" - Risposta 03…
- Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi cointestati percepiti da un soggetto non residente - Articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 - Risposta 01 ottobre 2021, n. 647 dell'Agenzia delle Entrate
- DECRETO LEGISLATIVO 05 novembre 2021, n. 190 - Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…