banche ed interessi usurari, cassazione sentenza n. 350 del 2013,La legge qualifica come “usurari” quegli interessi che, a qualsiasi titolo dovuti (così come esplica il primo comma dell’articolo 1 decreto legge n. 394 del 2000, il quale amplia al massimo il raggio di operatività della normativa in oggetto) superano i limiti stabiliti dalla legge.

Affinchè siano qualificati come tali il momento rilevante per il nostro ordinamento è proprio quello di promissione o pattuizione degli stessi. Nell’ampia categoria delineata dalla normativa speciale rientrano dunque anche gli interessi moratori dovuti, come nel caso di specie, a seguito di conclusione di contratto di mutuo ex articolo 1815 codice civile. Dal punto di vista civilistico la clausola contemplante il tasso di interesse considerato usurario è nulla e “non sono dovuti interessi”; ma la fattispecie integra anche relativo reato penale, così come previsto dall’articolo 644 codice penale.

In particolare il dettato normativo penale allarga ulteriormente la categoria in esame, affermando che occorre prendere in considerazione gli eventi caso per caso, confrontando il tasso applicato con quello “medio praticato per operazioni similari”, verificando altresì che, al momento della pattuizione, il promittente non versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

 La Suprema Corte ha così qualificato come usurari quegli interessi dovuti dal privato in qualità di maggiorazione dovuta ad interessi moratori già in precedenza convenuti, poiché gli stessi avrebbero superato il limite massimo stabilito dalla legge, azionando tutte le conseguenze sopra descritte.

L’importante sentenza n. 350 del 09 gennaio 2013 della  Corte di Cassazione  ha recentemente stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui  la restituzione  di tutte le somme versate  con l’applicazione del articolo 1815, richiamato anche dall’art. 644 CP e dell’art. 4 della L108/96 che in sintesi  prevedono la nullità della clausola contrattuale.

Per determinare il tasso d’usura bisogna  inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, interessi di mora ecc., e l’ammontare complessivo rappresenterà  la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG  “tasso effettivo globale ” , se questo è superiore al Tasso Soglia,  (quest’ultimo  è il tasso oltre il quale si è in regime di  usura) il rapporto  è in USURA.

Il tasso del mutuo è comunque da considerarsi usurario se la somma tra gli interessi convenzionali, cioè quelli  dalla banca come corrispettivo per il prestito  e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo, cioè dovuti  dal mutuatario in caso di ritardato pagamento,  supera il tasso soglia di usura stabilito dalla legge.

Questa situazione potrebbe verificarsi soprattutto  in quelle circostanze dove  in presenza  di insolvenza o di ritardati pagamenti, le penali applicate siano state pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso usura,  ed  oggi con la nuova sentenza  diventa  molto più  agevolato  far valere questo principio.

Questa  opportunità  di  poter verificare  anche  sui mutui  i tassi usura,    applicando il  principio stabilito  già  per i rapporti di affidamento bancario dalla   precedente  sentenza della II Sezione Penale della Cassazione n. 12028 di marzo 2010  , diventa  un elemento di  ulteriore  verifica  da effettuare  per  far valere i propri  diritti e  poter sospendere  azioni giudiziali  in corso ed illegittime.

Ora bisogna  vedere  le interpretazioni,  leggere  ed soprattutto vedere gli  orientamenti  nel corso dei vari giudizi  ed i vari  pareri più autorevoli che inizieranno a popolare  la rete.

Se  ti trovi in una situazione di difficoltà , di sicuro vale la pena fare un  approfondimento  in modo preciso e valutare le azioni da fare con  il tuo Professionista di  fiducia soprattutto se hai accertato l’usura nel tuo mutuo.