La legge qualifica come “usurari” quegli interessi che, a qualsiasi titolo dovuti (così come esplica il primo comma dell’articolo 1 decreto legge n. 394 del 2000, il quale amplia al massimo il raggio di operatività della normativa in oggetto) superano i limiti stabiliti dalla legge.
Affinchè siano qualificati come tali il momento rilevante per il nostro ordinamento è proprio quello di promissione o pattuizione degli stessi. Nell’ampia categoria delineata dalla normativa speciale rientrano dunque anche gli interessi moratori dovuti, come nel caso di specie, a seguito di conclusione di contratto di mutuo ex articolo 1815 codice civile. Dal punto di vista civilistico la clausola contemplante il tasso di interesse considerato usurario è nulla e “non sono dovuti interessi”; ma la fattispecie integra anche relativo reato penale, così come previsto dall’articolo 644 codice penale.
In particolare il dettato normativo penale allarga ulteriormente la categoria in esame, affermando che occorre prendere in considerazione gli eventi caso per caso, confrontando il tasso applicato con quello “medio praticato per operazioni similari”, verificando altresì che, al momento della pattuizione, il promittente non versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
La Suprema Corte ha così qualificato come usurari quegli interessi dovuti dal privato in qualità di maggiorazione dovuta ad interessi moratori già in precedenza convenuti, poiché gli stessi avrebbero superato il limite massimo stabilito dalla legge, azionando tutte le conseguenze sopra descritte.
L’importante sentenza n. 350 del 09 gennaio 2013 della Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutte le somme versate con l’applicazione del articolo 1815, richiamato anche dall’art. 644 CP e dell’art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale.
Per determinare il tasso d’usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, interessi di mora ecc., e l’ammontare complessivo rappresenterà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale ” , se questo è superiore al Tasso Soglia, (quest’ultimo è il tasso oltre il quale si è in regime di usura) il rapporto è in USURA.
Il tasso del mutuo è comunque da considerarsi usurario se la somma tra gli interessi convenzionali, cioè quelli dalla banca come corrispettivo per il prestito e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo, cioè dovuti dal mutuatario in caso di ritardato pagamento, supera il tasso soglia di usura stabilito dalla legge.
Questa situazione potrebbe verificarsi soprattutto in quelle circostanze dove in presenza di insolvenza o di ritardati pagamenti, le penali applicate siano state pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso usura, ed oggi con la nuova sentenza diventa molto più agevolato far valere questo principio.
Questa opportunità di poter verificare anche sui mutui i tassi usura, applicando il principio stabilito già per i rapporti di affidamento bancario dalla precedente sentenza della II Sezione Penale della Cassazione n. 12028 di marzo 2010 , diventa un elemento di ulteriore verifica da effettuare per far valere i propri diritti e poter sospendere azioni giudiziali in corso ed illegittime.
Ora bisogna vedere le interpretazioni, leggere ed soprattutto vedere gli orientamenti nel corso dei vari giudizi ed i vari pareri più autorevoli che inizieranno a popolare la rete.
Se ti trovi in una situazione di difficoltà , di sicuro vale la pena fare un approfondimento in modo preciso e valutare le azioni da fare con il tuo Professionista di fiducia soprattutto se hai accertato l’usura nel tuo mutuo.