MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 11 dicembre 2013, n. 33
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – D.M. 24 ottobre 2007 – cause ostative.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale sulla corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007 recante le “le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva”.
In particolare l’istante chiede chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A di cui al medesimo Decreto.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative, dell’INPS e dell’INAIL, si rappresenta quanto segue.
Va anzitutto ricordato che, in applicazione dell’art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006, il citato D.M. 24 ottobre 2007, all’art. 9, stabilisce che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A al presente Decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l’eventuale successiva sostituzione dell’autore dell’illecito”.
In sostanza la Tabella A del Decreto stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non possa ottenere il DURC utile al godimento di benefici “normativi e contributivi” (v. art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, pari anche a 24 mesi.
Tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati. Così come chiarito da questo Ministero con circ. n. 5/2008, pertanto, “ai fini dell’impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata); viceversa, l’estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa”.
Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.
In tal senso e a titolo esemplificativo sarà possibile godere di eventuali benefici legati alla corresponsione di “premi di risultato” laddove il termine per l’effettiva erogazione – liberamente scelto dal datore di lavoro e, dunque, non soggetto a decadenze (in quanto, ad esempio, non sia contrattualmente previsto che i premi vadano corrisposti entro una determinata data) – ricada in un periodo di assenza di una causa ostativa al rilascio del DURC, ai sensi dell’allegato A dell’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007.
Viceversa non sarà possibile usufruire per tutto il periodo di non rilascio del DURC di benefici concernenti ad esempio l’abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell’INPS nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili. Va infatti chiarito che, trattandosi di agevolazioni correlate ad un preciso termine di fruizione, la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell’erogazione ovvero al periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire dell’agevolazione. Pertanto ove la richiesta di rimborso o di fruizione dell’agevolazione venga effettuata in un momento successivo rispetto a quelli sopra definiti, la verifica da parte dell’INPS, chiamato a riconoscere l’agevolazione, deve continuare a riferirsi all’arco temporale in cui l’agevolazione stessa avrebbe dovuto essere fruita. Appare da ultimo opportuno ricordare alcune novità introdotte dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).
In particolare, ai sensi del comma 8 ter del citato articolo, “ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio”.
Sul punto, fermo restando quanto sopra chiarito, va specificato che l’eventuale sospensione del DURC e quindi dei benefici “normativi e contributivi” in forza di una causa ostativa al suo rilascio opererà necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale Documento Unico rilasciato in precedenza per la stessa finalità.
Va inoltre chiarito che la disciplina delle c.d. cause ostative al rilascio del DURC trova applicazione anche per i Documenti acquisiti d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti le quali, ai sensi del successivo comma 8 quater, “ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, (…) anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC”.
In tal caso dette amministrazioni dovrebbero attivare i controlli, eventualmente a campione (v. ML lett. circ. 12 maggio 2010, prot. n. 8667), in merito alla presentazione alle competenti DTL delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del DURC.
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