MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 19 novembre 2013, n. 31
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Lavoro intermittente – R.D. n. 2657/1923 – Interprete e traduttore di scuola di lingua.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alle figure dell’interprete e del traduttore che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua.
In particolare, l’istante chiede se le suddette categorie professionali possano essere assimilate a quella degli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo”, contemplata al n. 38 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, così come richiamata dall’art. 40, D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si sottolinea che in assenza del requisiti soggettivi ovvero oggettivi individuati dall’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, le ipotesi in cui risulta ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente sono declinate nell’elenco contenuto nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 il quale, al n. 38, contempla le prestazioni svolte dagli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi o occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, non presentino nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa”.
La terminologia utilizzata evidenzia che le relative attività si riferiscono solo a prestazioni di interpretariato rese nell’ambito di strutture di tipo alberghiero ovvero presso agenzie di viaggio e del turismo, come confermato peraltro dall’esclusione espressa, contenuta nella medesima clausola, degli interpreti che svolgono anche incarichi o compiti di diversa natura a favore delle medesime strutture.
Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, non sembra possibile operare una equiparazione della figura dell’interprete/traduttore impiegato presso scuole o istituti di lingua a quella di cui al n. 38 della tabella citata.
Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche in tali ambiti laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 o qualora sia previsto dalla disciplina collettiva di settore.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23381 depositata il 26 luglio 2022 - Nel processo tributario, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per i documenti prodotti dalle parti,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 novembre 2022, n. 33079 - Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5279 - L’obbligo della lingua italiana per gli atti processuali (art. 122 cod. proc. civ.) non opera per i documenti in cui trova applicazione invece l’art. 123 cod. proc. civ., norma per la quale il…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 10 gennaio 2022 - Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 novembre 2022, n. 34314 - Il contratto di lavoro intermittente è regolato dalla contrattazione collettiva la individuazione delle "esigenze" per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 ottobre 2019, n. 26767 - In tema di sanzioni amministrative per violazioni in materia di orario di lavoro che, in conseguenza della caducazione dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, per effetto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…