MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 19 novembre 2013, n. 32
Obbligo contribuzione Enasarco per gli agenti che operano all’estero.
La CONFIMI IMPRESA – Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata – ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione circa la sussistenza dell’obbligo di apertura di posizione contributiva all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) per gli agenti che operano all’estero.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e dell’Ente di previdenza ENASARCO, si rappresenta quanto segue. Le fonti che regolamentano la contribuzione ENASARCO sono rappresentate dalla L. n. 12/1973 e dal relativo Regolamento di esecuzione previsto dall’art. 40 della citata Legge.
La L. n. 12/1973 circoscrive e individua l’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO e, in base all’art. 5, comma 1, “sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell’ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all’ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”.
Il Regolamento attualmente in vigore – approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione (22 dicembre 2010 n. 95 e 4 maggio 2011 n. 35) e con nota di questo Ministero n. 24 del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – circa l’ambito applicativo dell’obbligo di iscrizione, all’art. 2, comma 1, stabilisce che “sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all’articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia”.
La previsione del regolamento quindi “restringe” l’ambito di operatività dell’obbligo contributivo rispetto a quanto originariamente previsto dalla L. n. 12/1973, escludendo dal novero dei soggetti tenuti all’iscrizione alla Fondazione ENASARCO “gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”.
Per la definizione dell’obbligo contributivo di tali soggetti occorre fare riferimento all’art. 2, comma 2 del Regolamento citato che opera un esteso rimando alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Si tratta in tal caso delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009, che afferma il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale e che, per i lavoratori autonomi, stabilisce il principio della lex loci laboris ovvero della soggezione alla legislazione dello Stato membro in cui l’attività è esercitata.
In tal senso, come d’altronde previsto dal suddetto Regolamento della Fondazione, l’obbligo contributivo ENASARCO vale per l’agente italiano o straniero che opera in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri ma non per l’agente che opera all’estero nell’interesse di preponenti italiani – anche se ciò era previsto dall’art. 5, comma 1, L. n. 12/1973 – per i quali si applica l’art. 13, par. 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 che impone alla persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri la soggezione:
– alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;
– alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale delle sue attività.
Al riguardo si fa presente che il Regolamento (CE) n. 987/2009, all’art. 14, par. 6, precisa che per “persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri” si intende “una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri”.
Il medesimo Regolamento, inoltre, all’art. 14, par. 8, prevede che la “parte sostanziale di un’attività autonoma” esercitata in uno Stato membro consiste in una “parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività” con riguardo ai criteri indicativi di fatturato, orario di lavoro, numero di servizi prestati e reddito. Se, in base a tali criteri, non si raggiunge il 25% del valore dell’attività, il Regolamento esclude che una parte sostanziale delle attività sia svolta nello Stato membro in questione.
Dispone, infine, il Reg. (CE) n. 987/2009, all’art. 14, par. 9, che per “centro di interessi” dell’attività di un lavoratore autonomo vanno considerati “tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze”.
Si precisa che per gli agenti che operano abitualmente in Italia e si recano a svolgere un’attività affine esclusiva all’estero per massimo 24 mesi, il Regolamento (CE) n. 833/2004, all’art. 12, par. 2, prevede la soggezione alla legislazione del primo Stato membro.
Pertanto, riassumendo in base alle disposizioni sopra riportate, l’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO risulta riferibile:
– agli agenti di commercio che operano sul territorio italiano in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
– agli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia;
– agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività;
– agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d’interessi;
– agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi.
Da ultimo, per quanto concerne la “residuale” categoria dei preponenti operanti in Paesi extra UE, gli stessi saranno tenuti all’iscrizione previdenziale in Italia solo laddove ciò sia previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di appartenenza.
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