MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 24 ottobre 2013, n. 14
Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” e il cui rischio biologico sia risultato “non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori. Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato “non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori” e il cui rischio biologico “evidenzia rischi per la salute dei lavoratori” non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.
L’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f)”. Il successivo comma 7, lett. b), specifica che le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle “aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.
L’art. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni impone al datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28, del citato decreto, di determinare “preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro” e di valutare “anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.
L’art. 271 comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 “tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’art. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che “se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230”. Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro di un’impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f, del D.Lgs. n. 81/2008. Vista l’analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico.
Resta inteso che, qualora dall’esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49298 depositata il 12 dicembre 2023 - Il dovere principale che la normativa in materia impone al datore di lavoro è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 agosto 2019, n. 21683 - In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 d.lg. 368/2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36538 depositata il 27 settembre 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo…
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Interpello 15 luglio 2019 n. 5 - Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: "decreto 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7093 depositata il 1° marzo 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art.…
- Obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi - Interpello n. 2 del 14 marzo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…