MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 30 maggio 2013, n. 17
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ex art. 21, comma 1, lett. b), L. n. 89/1994 – CIGS e decontribuzione ex art. 9, L. n. 407/1990 – art. 3, comma 3, L. n. 92/2012.
La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti FILT – CGIL ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione delle norme concernenti il versamento contributivo per CIGS ex art. 9, L. n. 407/1990 da parte di società cooperative portuali, ex art. 21, comma 1 lett. b), L. n. 84/1994, per i lavoratori che prestano lavoro temporaneo nei porti, a seguito delle novità introdotte con l’art. 3, L. n. 92/2012. In particolare, l’istante chiede quale sia la normativa applicabile per il periodo antecedente alla entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) che ha introdotto una specifica indennità in favore dei lavoratori temporanei delle predette società cooperative. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive per il lavoro, della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
Al fine di fornire la soluzione al quesito proposto, appare utile muovere dalla lettura in chiave sistematica dell’attuale quadro normativo.
In via preliminare si ricorda, come peraltro già evidenziato da questo Ministero nella risposta ad interpello n. 6/2012, che la normativa afferente ai trattamenti di integrazione salariale erogati alle compagnie e gruppi portuali successivamente alla trasformazione delle medesime società in cooperative portuali, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b) della Legge sopra citata, non ha subito modifiche in relazione al versamento contributivo agevolato ex art. 9, L. n. 407/1990. Occorre sottolineare tuttavia che il predetto obbligo è dovuto in linea generale ai fini della concessione dei trattamenti di cassa integrazione per situazioni di crisi.
L’indennità di mancato avviamento ex art. 19, comma 12, del D.L. n. 185/2008 rappresenta invece uno strumento di cui beneficiano esclusivamente ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo ex lege n. 84/1994. Di conseguenza, come ribadito nella risposta ad interpello summenzionata, laddove le aziende fruiscano soltanto dell’indennità di mancato avviamento, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 9, con riferimento alla contribuzioni agevolate afferenti alla CIGS.
Tale osservazione risulta a fortiori suffragata proprio dal dettato dell’art. 3, comma 3, L. n. 92/2012 che esplicitamente estende solo a decorrere dal mese di gennaio 2013 l’obbligo contributivo per CIGS ex art. 9, L. n. 407/1990, alle imprese e agenzie di cui all’art. 17, commi 2 e 5, L. n. 84/1994, nonché alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), della medesima Legge (cfr. INPS circ. n. 13/2013).
Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene dunque che per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, nei confronti delle predette cooperative portuali aventi come organico esclusivamente lavoratori temporanei, destinatari dell’indennità di mancato avviamento, non è dovuto il versamento contributivo di cui all’art. 9 della L. n. 407/1990.
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