MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 30 maggio 2013, n. 18
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative di lavoro ex art. 21, L. n. 84/1994 – indennità di mobilità di cui all’art. 7, L. n. 223/1991.
L’Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali – ANCIP – e la Federazion e Italiana Lavoratori Trasporti FILT – CGIL, con due distinte istanze di interpello, hanno chiesto il parere di questa Direzione generale in ordine ad una possibile applicazione della disposizione di cui all’art. 7, L. n. 223/1991 nei confronti dei soci lavoratori di cooperative portuali in caso di licenziamento collettivo disposto ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge citata.
In particolare, gli interpellanti chiedono se i suddetti lavoratori, dipendenti di cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie portuali ex art. 21, L. n. 84/1994, siano o meno destinatari dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, L. n. 223/1991, previo pagamento della relativa contribuzione all’INPS.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura del menzionato art. 21, L. n. 84/1994, recante la disciplina della trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali. La norma dispone che le compagnie ed i gruppi portuali debbano costituirsi:
– “in forme societarie rientranti tra quelle previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, per l’esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali” (lett. a);
– “in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all’art. 1 della L. n. 1369/1960” (lett. b);
– “in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti” (lett. c).
In virtù della distinzione operata dall’art. 21, la Legge in esame ha provveduto a disciplinare l’ambito di attività delle imprese di cui alla lettera a) con le disposizioni di cui agli artt. 16 e 18, concernenti rispettivamente le operazioni portuali e la concessione di aree e banchine e quelle di cui alla lett. b) con l’art. 17, relativo alla fornitura del lavoro portuale temporaneo.
Dall’esame sistematico di diverse disposizioni che regolamentano la materia degli ammortizzatori sociali (cfr. ad es. D.P.R. n. 602/1970; artt. 1 e 12 L. 223/1991), si evince anzitutto che i soci lavoratori dipendenti delle cooperative ivi elencate risultano esclusi dalla possibilità di fruire dei trattamenti d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria (cfr. risposte ad interpello n. 18/2011 e n. 6/2012 e INPS circ. n. 13/2013).
Si sottolinea che la suddetta esclusione non è venuta meno neanche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma 2, della L. n. 236/1993 che prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1, 4 e 24 della L. n. 223/1991 ai soci di cooperative di produzione e lavoro.
Del resto questo Ministero ha già evidenziato, con risposta ad interpello n. 18/2011, che le cooperative portuali rientranti nell’ambito della disciplina di cui alla L. n. 84/1994 risultano escluse dalla fruizione delle integrazioni per CIGS mentre, in virtù dell’art. 3, comma 2, della L. n. 92/2012, i lavoratori portuali dipendenti di imprese che prestano lavoro temporaneo ex art. 17 e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21, comma 1 lett. b), della L. n. 84/1994, “è riconosciuta un’indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro”. Al riguardo va peraltro evidenziato che, in relazione a tale disposizione, alle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della L. n. 84/1994 e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21, comma 1 lett. b), l’art. 3, comma 3, della L. 92 estende l’obbligo contributivo per CIGS unicamente in relazione alla messa a regime della suddetta prestazione senza comportare l’estensione della disciplina della CIGS (v. anche INPS circ. n. 13/2013).
In ordine al quesito sollevato, l’interpellante richiama la disposizione di cui all’art. 3, comma 3, L. n. 186/2000, ai sensi della quale “le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 della Legge n. 84/1994 [pertanto le imprese di cui all’art. 21, lett. a) della stessa L. n. 84], sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla L. n. 223/1991”.
In proposito si fa presente che la suddetta norma comporta l’applicazione della disciplina della L. n. 223 nei confronti delle imprese menzionate, con i limiti ed i presupposti sanciti dalla medesima regolamentazione.
Ferma restando l’applicazione delle “norme e procedure di cui alla L. n. 223/1991” per la gestione delle eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale, va tuttavia evidenziata l’esclusione dell’indennità di mobilità.
L’art. 16 della citata Legge dispone, infatti, l’erogazione dell’indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale stabilendo che “nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell’articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore (…), ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell’articolo 7”.
In relazione al suddetto dettato normativo si sottolinea che le cooperative portuali in argomento, risultando escluse dalla disciplina delle integrazioni salariali per CIGS, non rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione e, di conseguenza, i soci lavoratori portuali dipendenti non possono beneficiare dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, nonostante l’eventuale versamento del contributo all’INPS da parte della cooperativa.
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