AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 233 del 1° marzo 2023
Interpello antiabuso – Valutazione antiabuso di una scissione parziale non proporzionale asimmetrica di disponibilità liquide, immobili e relativi rapporti contrattuali nell’ambito di un processo di spin-off immobiliare – Articolo 173, comma 1, del TUIR ed articolo 4, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 131/1986
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA S.P.A. (di seguito, la ”Società”, l”’Istante” o la ”Scindenda”) ha presentato istanza di interpello in relazione alla valutazione antiabuso di un’operazione di scissione parziale ”non proporzionale” (di seguito, anche l”’Operazione Prospettata”) con cui la Scindenda trasferirà un compendio immobiliare, nonché i relativi rapporti contrattuali e le disponibilità liquide funzionali all’esercizio dell’attività immobiliare, a beneficio di BETA S.p.A. (di seguito, ”BETA” o la ”Beneficiaria”).
La Società è nata nel primo dopoguerra per iniziativa del fondatore … padre degli attuali soci … (di seguito, ”Tizio”) e … (di seguito, ”Caio”, e, congiuntamente, i ”Fratelli”) e si occupa principalmente del commercio al dettaglio di elettrodomestici ed elettronica di consumo, prevalentemente in … e … . In particolare, l’attività appena rammentata è esercitata con il noto marchio … attraverso una rete costituita da … negozi diretti e … punti vendita in affiliazione a vendite in distribuzione.
Il capitale sociale dell’Istante pari a euro … è attualmente ripartito tra i fratelli Tizio e Caio, titolari rispettivamente di:
una partecipazione pari a euro … (ossia del 50,1% del capitale sociale);
una partecipazione pari a euro … (ossia del 49,9% del capitale sociale).
Per quanto qui rileva, si segnala che l’Istante, per scelta originaria del suo fondatore, dispone, tra l’altro, di un rilevante patrimonio immobiliare, composto sia da proprietà immobiliari direttamente destinate all’attività oggetto del core business della Scindenda, sia da taluni immobili concessi in locazione a soggetti terzi e, pertanto, fonti di rendita autonoma e costituenti, in sostanza, uno specifico ramo aziendale. In altre parole, l’Istante attualmente esercita la propria attività sia nel commercio al dettaglio di elettrodomestici sotto il marchio … vero e proprio core business della Società (il ”Ramo Aziendale”), sia in quello della gestione immobiliare, relativo a beni non direttamente utilizzabili per il core business aziendale (il ”Ramo Immobiliare” e, congiuntamente al Ramo Aziendale, i ”Rami”).
BETA è una società attiva nel settore immobiliare da oltre 15 anni che si occupa della compravendita di beni immobili (da edifici residenziali e non residenziali, fino a terreni), della loro costruzione, ristrutturazione (sia totale che parziale), manutenzione (sia in proprio che in favore di terzi), dell’affitto di aziende o di rami d’azienda; ad oggi, è proprietaria di 4 compendi immobiliari che concede in locazione a soggetti terzi. Il suo capitale sociale, pari a euro …, è detenuto esclusivamente dal socio unico Caio, il quale ricopre anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
L’operazione di riorganizzazione aziendale in esame è mossa da plurime ragioni economiche e organizzative. In particolare, la scissione qui prospettata è stretta e naturale conseguenza:
da un lato, delle prospettive lavorative della cd. ”terza generazione”, vale a dire delle esplicite intenzioni manifestate dai figli di Tizio e Caio;
dall’altro lato, di una differente visione sugli sviluppi del mercato e delle strategie operative da perseguire nel futuro della Società.
Per quanto attiene alla prima delle due circostanze appena enunciate, si segnala che l’unico componente della cd. ”terza generazione” ad aver manifestato la disponibilità ad acquisire in futuro responsabilità nella compagine societaria della Scindenda è il primogenito di Tizio.
Per quanto attiene, invece, all’altra (valida) ragione economico organizzativa sottesa all’operazione qui in rilievo, si segnala che:
da un lato, Tizio ha ritenuto (e ritiene tuttora) necessario focalizzare gli interessi economici della Società sull’attuale core business; in sostanza, ciò significa che quest’ultimo desidera destinare gli investimenti verso beni e operazioni strettamente connessi all’operatività commerciale di elettrodomestici ed elettronica di consumo, nonché a tutti i servizi connessi (dalla logistica all’assistenza clienti);
dall’altro lato, Caio ha da sempre considerato (e tuttora considera) il business immobiliare come l’elemento da valorizzare maggiormente in prospettiva futura, con la conseguenza di ritenere essenziale incrementare gli investimenti per l’acquisizione di ulteriori proprietà immobiliari, a prescindere dal fatto che quest’ultime siano effettivamente funzionali o meno all’attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici.
In conseguenza della insidiosa situazione di ”impasse” che si era venuta a creare e nell’ottica di salvaguardare un patrimonio rilevante, Tizio e Caio sono addivenuti alla concorde decisione di dividere i due Rami, destinando ciascuno di essi a un singolo Socio, nel rispetto delle diverse visioni strategiche e nell’ottica di perseguire differenti progetti imprenditoriali.
Il progetto di riorganizzazione che hanno in animo i Fratelli verrà realizzato attraverso una scissione parziale non proporzionale dell’Istante in conseguenza della quale:
il Ramo Immobiliare verrà attribuito alla BETA, di cui Caio è socio unico, senza alcuna assegnazione di partecipazioni a Tizio;
il Ramo Aziendale rimarrà invece nella Scindenda, della quale Tizio diverrà socio unico a seguito dell’attribuzione in suo favore dell’intero capitale sociale della Società.
Come si evince dal documento allegato all’istanza relativo alle ”Linee Guida” della scissione parziale asimmetrica della Società a beneficio di BETA, l’esatta individuazione dei due Rami è stata eseguita dai Fratelli di comune accordo e gli stessi hanno altresì convenuto che il valore dei Rami è ”esattamente rappresentativo delle rispettive proporzionali quote di ciascuno di essi nella [Società]”, con l’effetto che ”la realizzazione dell’Operazione [Prospettata] non comporterà alcuna variazione di carattere patrimoniale (in positivo o in negativo) in capo [ai Fratelli]” (cfr. paragrafo 3 delle Premesse delle Linee Guida). Ciò significa, in altre parole, che l’Operazione Prospettata non prevedrà in alcun modo conguagli e/o eventuali ristori tra i Soci.
Per quanto concerne specificamente il perimetro del Ramo Immobiliare che sarà oggetto di scissione, si segnala che esso è definito da taluni immobili nonché dai relativi rapporti contrattuali e disponibilità liquide. Al riguardo, si precisa che nessuna passività verrà compresa in detto Ramo e che nessuno degli immobili è oggetto di garanzia a favore della Società o di soggetti terzi. Gli immobili da attribuire alla Beneficiaria sono stati individuati in quanto non più funzionali allo svolgimento del core business aziendale; ciò significa che gli stessi, acquistati negli anni con varie finalità, non risultano attualmente più adeguati né allo svolgimento dell’attività commerciale ”caratteristica”, né alla logistica, né ad altri servizi necessari alla Scindenda (vale a dire, a titolo meramente esemplificativo, servizi di manutenzione, riparazione elettrodomestici, assistenza tecnica, uffici direzionali, centri formativi e così via). Ciò fatta salva sia la circostanza rappresentata dalla necessità dell’Istante di utilizzare due unità immobiliari che verranno trasferite con l’operazione di scissione, sia la possibilità che la Beneficiaria, in coerenza con il suo programma d’impresa, acquisisca nel tempo immobili che potrebbero rendersi funzionali al core business della Società. A tal riguardo come si evince dalla lettera D delle Linee Guida i Fratelli hanno convenuto che nei rapporti tra l’Istante e BETA dovranno in ogni caso applicarsi le medesime condizioni contrattuali, vale a dire che il contratto avrà una durata di … anni, rinnovabile per … anni, con un canone pari al …% del volume di affari sviluppato dall’attività commerciale (ossia al parametro di mercato nel settore della vendita al dettaglio di elettrodomestici), con un minimo annuo pari a euro … e con previsione di recesso anticipato da parte del conduttore Istante, con un preavviso di … mesi.
L’istante fa presente che oltre a tutti i contratti di locazione relativi agli immobili oggetto di scissione, verranno trasferiti alla Beneficiaria anche ulteriori rapporti contrattuali, costituiti da talune licenze commerciali strettamente connesse agli immobili medesimi.
Per quanto attiene alle disponibilità liquide comprese nel Ramo Immobiliare, la Società precisa che le stesse sono state determinate in funzione della strategia di massimizzare la redditività degli immobili, di contrastarne la perdita di valore e di completare il patrimonio immobiliare della Società Beneficiaria in caso di possibili occasioni di acquisto; in estrema sintesi, dette risorse sono strettamente funzionali alla gestione e all’ampliamento del ramo d’azienda appena descritto. Ciò emerge con evidenza dalle Linee Guida, in cui i Fratelli hanno convenuto che ”le disponibilità liquide comprese nel ramo aziendale da assegnare alla Beneficiaria …, sono destinate e funzionali alla gestione ed implementazione del predetto ramo d’azienda. In questo senso, [Caio], nella sua qualità di socio unico della Beneficiaria, si impegna fin d’ora a far sì che la stessa destini a tali attività gestione ed implementazione del ramo aziendale le predette disponibilità liquide senza procedere, quantomeno nel breve periodo, a significative distribuzioni” (cfr. lettera C dell’allegato 2). In sostanza, siffatta previsione palesa come la Beneficiaria continuerà a svolgere la propria attività d’impresa impiegando le disponibilità liquide originariamente presenti tra le attività della Scindenda prevalentemente per raggiungere obiettivi strettamente connessi allo scopo di implementare il Ramo Immobiliare; da un’altra prospettiva, ciò significa che Caio ”quantomeno nel breve periodo” non userà le risorse liquide per raggiungere obiettivi personali, familiari o, in generale, estranei al contesto imprenditoriale. Inoltre, per completezza espositiva, si sottolinea che Caio non ha nel breve termine in previsione di acquisire risorse ad uso personale e familiare attraverso alcuna cessione, al di fuori del nucleo familiare, di partecipazioni nella Beneficiaria, della quale conserverà la qualifica di socio unico e attraverso la quale continuerà negli anni a sviluppare l’attività immobiliare.
Infine, la Società fa presente che con l’Operazione Prospettata:
da un punto di vista contabile, la Beneficiaria assumerà le attività e le passività trasferite dalla Scindenda ai medesimi valori contabili presenti nella stessa, con conseguente assente rilevazione di differenze contabili di scissione;
da un punto di vista civilistico, la Scindenda trasferirà la parte di patrimonio netto relativa al ramo scisso alla Beneficiaria, con conseguente riduzione del medesimo patrimonio per un ammontare corrispondente alla parte assegnata a BETA; d’altra parte, la Beneficiaria incrementerà il patrimonio netto in conseguenza dei beni ad essa assegnati.
Tanto premesso, l’istante chiede un parere dell’Agenzia in ordine all’assenza di profili di abusività dell’operazione sopra descritta e rappresentata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che l’Operazione Prospettata di scissione parziale non proporzionale concepita in funzione della separazione dell’attività ”caratteristica” da quella immobiliare (vale a dire al fine di soddisfare i progetti imprenditoriali che ciascun socio intende perseguire), nonché per il passaggio generazionale non appaia in contrasto con le finalità di alcuna disposizione normativa fiscale ovvero di alcun principio dell’ordinamento tributario.
In particolare, l’Istante ritiene applicabili:
A. in tema di tassazione diretta, l’art. 173, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, a mente del quale ”la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa” e, pertanto, ritiene che l’operazione in esame possa e debba avvenire in regime di ”neutralità fiscale”;
B. in tema di imposizione indiretta, l’art. 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, avente ad oggetto la tassazione degli atti societari, di modo che l’atto di scissione dovrà essere soggetto a registrazione in termine fisso con il pagamento dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200.
Circa il primo punto, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutra ai sensi del ricordato art. 173 del D.P.R. n. 917/1986, atteso che il passaggio del patrimonio della società scissa a una società beneficiaria che, come nel caso di specie, non usufruisca di una tassazione agevolata non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. In particolare, per quanto qui specificamente rileva, gli immobili oggetto di scissione rimarranno comunque nell’ambito dell’attività d’impresa; quindi, oltre a continuare a produrre ricavi imponibili in capo alla Beneficiaria, resteranno attratti al regime ordinario di imponibilità di eventuali plusvalenze realizzate. Inoltre, l’Operazione Prospettata è essenzialmente volta ad attribuire il Ramo Immobiliare a una società da oltre 15 anni operativa nel settore della gestione immobiliare e, dunque, tutt’altro che di ”mero godimento” , risultando dunque totalmente estranea allo scopo di rinviare sine die la tassazione di plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale; piuttosto, la scissione in esame si caratterizza come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione e implementazione dell’attività imprenditoriale da parte sia della Scindenda che della Beneficiaria.
Per quanto concerne specificamente le disponibilità liquide già presenti tra le attività della Scindenda e trasferite alla Beneficiaria, l’Istante ritiene di non poter identificare alcun profilo di indebito vantaggio, dal momento che l’imposizione dei dividendi nei limiti delle riserve disponibili in capo agli attuali soci della Scindenda verrà semplicemente differita al momento della effettiva distribuzione degli utili da parte della Beneficiaria. Tra l’altro, nelle Linee Guida le parti hanno convenuto che ”le disponibilità liquide comprese nel ramo aziendale da assegnare alla Beneficiaria … sono destinate e funzionali alla gestione ed implementazione del predetto ramo d’azienda [si tratta del Ramo Immobiliare]”); cosicché la Società Beneficiaria continuerà a svolgere la propria attività d’impresa impiegando le risorse liquide trasferite. In definitiva, l’Operazione Prospettata non configura sotto alcun punto di vista un’ipotesi di abuso del diritto, atteso che essa, come dimostrato, non determina vantaggi fiscali in contrasto con la ratio di alcuna norma o principio vigenti nel nostro ordinamento.
Per quanto attiene al comparto delle imposte indirette e, specificamente, al settore dell’imposta di registro, va da sé che, essendo la scissione in esame evidentemente sorretta da plurime ragioni economiche e non idonea a comportare il conseguimento di vantaggi fiscali ”indebiti”, l’operazione dovrà essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto previsto dal rammentato art. 4, comma 1, lett. b), secondo cui gli atti aventi ad oggetto la ”fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società” scontano l’imposta nella misura fissa di ”euro 200”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere, relativo, peraltro, ad una operazione ancora in fase embrionale, per la quale devono essere compiuti i correlati adempimenti civilistici e contabili, è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentate dalla Società nell’istanza, assunte in questa sede acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, concretezza ed esaustività, con riserva di eventuale riscontro nelle competenti sedi; rilevano, in particolare, le circostanze addotte dall’interpellante ed in parte documentate mediante gli atti allegati all’istanza, suscettibili di verifica ex post, secondo cui l’operazione di riorganizzazione non comporterà alcun utilizzo dei beni e delle disponibilità liquide comprese nel compendio scisso non correlato alla gestione ed implementazione del ramo aziendale gestito dalla Beneficiaria.
Inoltre, coerentemente alle regole istruttorie delle istanze di interpello, il presente parere prescinde dalla correttezza delle valutazioni e/o quantificazioni contabili e fiscali da operare nell’ambito e per effetto della stessa operazione straordinaria rappresentata in istanza, suscettibili anch’esse di essere verificate nelle competenti sedi accertative.
Inoltre, non avendo la Società interpellante allegato all’istanza il progetto di scissione, bensì un ”Prospetto esplicativo” ed un documento contenente le ”Linee Guida” dell’operazione prospettata, il quale letteralmente prevede che «il ”Progetto di scissione” che sarà approvato dalle assemblee prevarrà sul presente documento qualora esso contenga modifiche e diversità rispetto a questo che ha l’unico obiettivo di tratteggiare nelle sue linee guida, il predetto ”Progetto di scissione” che poi sarà deliberato (…)»,il presente parere esplica gli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, se e nella misura in cui le previsioni che saranno contenute nel progetto di scissione siano puntualmente corrispondenti a quelle descritte e contenute nelle suddette Linee Guida e nel Prospetto esplicativo.
Tanto premesso, si ricorda che per richiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono fra l’altro indicare:
il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
Il progetto di riorganizzazione rappresentato in istanza consiste in una scissione parziale asimmetrica della Società che avrà come beneficiaria la società BETA, interamente partecipata da Caio, senza attribuzione di alcuna quota di capitale di quest’ultima a favore di Tizio, il quale diventerà socio unico della Scindenda.
Al riguardo, dalle citate Linee Guida emerge che il valore dei due rami aziendali è equivalente e comunque esattamente rappresentativo delle rispettive proporzionali quote di ciascuno dei Fratelli nel capitale della Società, con l’effetto che la realizzazione dell’Operazione Prospettata non comporterà alcuna variazione di carattere patrimoniale (in positivo o in negativo) in capo ai Fratelli. Viene specificato che il compendio oggetto di scissione è costituito da un complesso di immobili (il cui valore attivo netto risulta essere pari a Euro …), rapporti contrattuali e disponibilità liquide già presenti tra le attività della Scindenda puntualmente identificati ed afferenti il ramo d’azienda oggetto di scissione. Nessuna passività viene compresa nel ramo d’azienda e nessuno degli immobili indicati è oggetto di garanzia a favore della società o di terzi. I rapporti contrattuali sono rappresentati da contratti di locazione da licenze commerciali legate agli immobili. Le disponibilità liquide per complessivi Euro … sono state determinate in funzione della strategia di massimizzare la redditività degli immobili, di contrastarne la perdita di valore e di completare il patrimonio immobiliare della beneficiaria mediante nuove acquisizioni nella logica di creare una massa critica immobiliare tale da essere massimamente redditizia imprenditorialmente.
L’obiettivo dell’operazione oggetto dell’istanza, secondo quanto rappresentato dall’interpellante, è quello di separare l’attività ”caratteristica” da quella immobiliare, consentendo a ciascun socio di soddisfare i progetti imprenditoriali che intende perseguire, nonché predisporre una struttura funzionale al passaggio generazionale.
In linea di principio, come evidenziato anche dall’Istante, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla Società scindenda alla società Beneficiaria, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa, ossia verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (cfr. risoluzione n. 98/E del 26 luglio 2017).
Ciò nondimeno, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che:
la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione, con l’impiego, nel caso specifico, della ingente liquidità a disposizione di ognuna a favore degli investimenti finanziari e/o immobiliari rappresentati in istanza;
nessun asset societario, anche frutto degli investimenti operati con la ”cassa”, sia impiegato per raggiungere obiettivi personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale;
dalla Società post-scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia).
In definitiva, rileva il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione rappresentata devono muovere da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci.
Con particolare riferimento agli immobili rientranti nel compendio oggetto di scissione, l’Istante ha precisato che gli stessi rimarranno comunque nell’ambito dell’attività d’impresa, essendo l’Operazione Prospettata essenzialmente volta ad attribuire il Ramo Immobiliare ad una società già operativa nel settore della gestione immobiliare.
Quanto alle disponibilità liquide, l’Istante dichiara che l’attuale socio Caio non ha nel breve termine in previsione ”di acquisire risorse ad uso personale e familiare attraverso alcuna cessione, al di fuori del nucleo familiare, di partecipazioni nella società Beneficiaria,” della quale conserverà la qualifica di socio unico e attraverso la quale continuerà negli anni a sviluppare l’attività immobiliare.
Inoltre, l’Istante ha riferito che la scissione stessa non determinerà l’emersione di alcun conguaglio e/o ristoro.
Ciò premesso, nel caso di specie, alle condizioni sopra esposte e nei limiti di quanto rappresentato, si ritiene che l’operazione di scissione, esaminata in relazione alla posizione della Società istante ed alla luce delle informazioni riportate, in parte anche riferite ai soci, non determini vantaggi fiscali in contrasto con la ratio di alcuna norma o principio dell’ordinamento.
Premesso che, da quanto descritto, non si ravvisa la volontà di distogliere il compendio immobiliare nonché i relativi contratti e le licenze commerciali e le risorse finanziarie/disponibilità liquide dall’attività d’impresa, dal momento che ciascuna società coinvolta nell’operazione (ossia, la Società Beneficiaria e la Società post-scissione), secondo quanto dichiarato dall’Istante, continuerà a svolgere ed implementare l’attività imprenditoriale della Scindenda e della Beneficiaria (e che le eventuali esigenze economico-patrimoniali dei soci sono destinate ad essere soddisfatte per il tramite di eventuali distribuzioni di dividendi, dunque escludendo operazioni di finanziamento o di garanzia nei loro confronti), l’operazione di scissione parziale e non proporzionale risulta fisiologica consentendo la separazione dell’attività caratteristica della Società da quella di gestione immobiliare, in conformità alle diverse prospettive imprenditoriali che i Fratelli intendono perseguire.
Non sussistendo, come detto, alcun indebito vantaggio fiscale, non si prosegue nel riscontro nell’operazione rappresentata degli ulteriori elementi dell’abuso.
Si ricorda, per completezza che, ai fini fiscali, la composizione fiscale del patrimonio netto destinato alla Beneficiaria dovrà rispecchiare, percentualmente, la natura di capitale e/o di riserve di utili esistenti nella Società istante precedentemente all’operazione di scissione in questione, ai sensi dell’articolo 173, comma 9, del TUIR, che rinvia all’articolo 172, commi 5 e 6 del TUIR; in altri termini, dal punto di vista fiscale, il patrimonio netto attribuito alla società Beneficiaria dovrà considerarsi formato nel rispetto della natura (capitale o utile) delle poste di patrimonio netto presenti nella società Scindenda e nelle medesime proporzioni.
In relazione al comparto delle imposte indirette, l’operazione di scissione non consente di conseguire un vantaggio fiscale indebito per le medesime ragioni esposte ai fini delle imposte sui redditi; si fa comunque presente che:
– ai fini dell’imposta di registro le operazioni di scissione societaria, così come quelle oggetto di esame, sono sottoposte a registrazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b) e lettera a), numero 5), della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di Registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con applicazione dell’imposta nella misura fissa di Euro 200;
– ai fini delle imposte ipotecarie e catastali si ritengono applicabili l’articolo 4 della Tariffa, allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 e l’articolo 10, comma 2, dello stesso d.lgs., in base ai quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa di 200 euro «gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo».
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi prima esaminati, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10bis legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi adesso collegati e non rappresentati dall’istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.