MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello del 24 ottobre 2013, n. 8
Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Palermo, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. In particolare l’istante chiede di sapere “‘se la previsione di visita medica preventiva di cui all’art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l’assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva.”
Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria, disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare l’art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una visita medica preventiva con l’obiettivo di “constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”.
Il successivo comma prevede una “visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica” la cui periodicità, “qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all’art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.
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