Agenzia delle Entrate – Risposta n. 257 del 10 maggio 2022
Interpello disapplicativo ACE
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La società X presenta istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all’art. 10, comma 4 del d.m. 3 agosto 2017 (di seguito “Decreto ACE”), con riferimento alla rinuncia al finanziamento di Euro 209.000.000 effettuata in data 25 settembre 2014 dal socio unico A a favore di B.
La società istante X presenta istanza di interpello in qualità di società incorporante B.
La società istante ha una base ACE di Euro 306.468.975, formata dalle seguenti variazioni in aumento del capitale proprio:
Ø Euro 97.468.975 relativamente all’accantonamento dell’utile d’esercizio realizzato da B negli esercizi 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; e
Ø Euro 209.000.000, relativamente alla rinuncia di A al Finanziamento. L’art. 5, comma 2, lett. a) del Decreto ACE prevede infatti che le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione dei crediti di natura finanziaria verso la società si considerano quali conferimenti in denaro incrementativi del capitale proprio.
Le società del Gruppo residenti in Italia redigono il proprio bilancio d’esercizio in base ai principi contabili nazionali e terminano il proprio esercizio il 30 settembre di ogni anno. Al 30 settembre 2018:
B apparteneva al gruppo X, leader nel settore della produzione di componenti elettronici, prodotti industriali, soluzioni di rete, per le telecomunicazioni e per l’energetica;
B era interamente posseduta da A, società lussemburghese, a sua volta interamente posseduta dalla capogruppo svizzera C;
C è una società ad azionariato diffuso quotata al NYSE sin dal 29 giugno 2007 e non assoggettata al controllo di altri soggetti ex art. 2359 c.c.;
B svolgeva il ruolo di sub-holding italiana del Gruppo, possedendo direttamente o indirettamente le partecipazioni totalitarie nelle società italiane del gruppo.
In data 1 ottobre 2018, ha assunto efficacia giuridica, fiscale e contabile la riorganizzazione del sottogruppo italiano del gruppo X che ha portato alla anzidetta fusione di B in X e che legittima la società istante alla fruizione del beneficio ACE potenzialmente spettante alla incorporata B ed alla presentazione della relativa istanza di disapplicazione.
Al 30 settembre 2018, le uniche società residenti in Italia, rientranti nel perimetro del Gruppo, sono X, TEAIP, TN e CI.
Riguardo all’operazione oggetto di istanza di disapplicazione, la società evidenzia che:
- in data 19 settembre 2008, A ha erogato un finanziamento fruttifero a B (di seguito “il Finanziamento”) per un importo pari a Euro 209.000.000;
- in data 25 settembre 2014, A ha rinunciato al Finanziamento;
- A, la società che ha erogato il Finanziamento a B nel corso del 2008, ha a sua volta ricevuto le somme, impiegate per erogare il Finanziamento, dalla stabile organizzazione svizzera (di seguito “Schaffhausen Branch”) di D, società lussemburghese interamente partecipata da C;
- alla data di erogazione del Finanziamento (settembre 2008), il 15,9 % della liquidità di Schaffhausen Branch, pari a 941.131.653 USD (ad oggi euro 696.385.670), proveniva da società del gruppo residenti in Stati non white listed: si tratta in particolare di società del gruppo residenti nelle Cayman Islands, Barbados, Bermuda, Gibilterra e Svizzera;
- B è l’unica società del Gruppo ad aver beneficiato, nel periodo 2011 – 2018, di un incremento di capitale proprio ACE, per effetto di un conferimento in denaro (la rinuncia al Finanziamento). Al contrario, le altre società del Gruppo residenti in Italia (X, TEAIP, TN e CI) non hanno ricevuto conferimenti in denaro rilevanti ai fini ACE, neppure sotto forma di rinuncia a precedenti finanziamenti. Le altre società del gruppo beneficiano di variazioni in aumento del capitale proprio ACE esclusivamente per via dell’accantonamento a riserva di utili d’esercizio.
L’Istante ha risposto alla richiesta di chiarimenti formulata in relazione all’operazione oggetto della presente istanza, con nota prot. n.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Considerato che la società che rinuncia al finanziamento (A) risiede fiscalmente in uno Stato che, alla data di rinuncia al Finanziamento, non era incluso nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996 (Svizzera), B dovrebbe portare in riduzione dalla propria base ACE un importo corrispondente al Finanziamento rinunciato, pari a Euro 209.000.000.Tuttavia la società ritiene che la predetta disposizione antielusiva non sia applicabile in quanto è dimostrabile che le somme che hanno formato il finanziamento erogato a B non abbiano in precedenza generato alcun beneficio ACE all’interno del Gruppo
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 10, comma 4, del D.M. 3 agosto 2017, prevede che la variazione in aumento sia ridotta dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo.
Nella fattispecie rappresentata risulta la presenza di soggetti cd. “Black listed” alla data del conferimento (i.e. la capogruppo Svizzera, nonché altri soggetti residenti nelle isole Cayman, Bermuda e Barbados dai quali proviene parte delle risorse conferite all’istante).
La presenza di soggetti esteri lungo la catena societaria della conferitaria residente impone, in primo luogo, di procedere ad un’analisi look through fino ad arrivare ai soci di ultima istanza, al fine di delimitare il perimetro del gruppo per poter, poi, verificare la presenza di fenomeni duplicativi del beneficio nell’ambito dello stesso.
A tal riguardo l’istante ha evidenziato che la società lussemburghese controllante A, risulta a propria volta interamente posseduta dalla capogruppo svizzera C, la quale è quotata al NYSE e presenta un azionariato diffuso, tale da escludere l’assoggettamento al controllo di altri soggetti ex art. 2359 c.c..
Ciò posto – una volta delimitato il perimetro del gruppo – occorre verificare la presenza di eventuali fenomeni duplicativi dell’agevolazione, realizzati attraverso l’utilizzo delle medesime somme conferite all’istante, al fine di compiere “ulteriori” conferimenti agevolabili nel gruppo stesso.
A tale riguardo l’istante ha rappresentato che la B è l’unica società del Gruppo ad aver beneficiato di un incremento di capitale proprio ACE per effetto di un conferimento in denaro (oggetto di disapplicazione).
Tale circostanza esclude che le somme ricevute dall’istante a titolo di conferimento (i.e. rinuncia a crediti di natura finanziaria) possano aver generato una duplicazione del beneficio nel Gruppo.
La scrivente Amministrazione acconsente, dunque, alla disapplicazione dell’articolo 10, comma 4, del D.M. 3 agosto 2017, in relazione al conferimento descritto per l’importo di euro 209.000.000.
La presente risposta, che ha valenza annuale, è riferita esclusivamente al periodo d’imposta 2018 e si basa sulle informazioni fornite dal richiedente, assunte acriticamente così come illustrate nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e completezza.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la fattispecie rappresentata (anche in relazione ad eventuali atti, fatti o negozi ad essa collegati) realizzi un disegno elusivo censurabile ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000.
Si segnala, infine, che il presente parere si riferisce esclusivamente alla disapplicazione della norma antielusiva in oggetto e non anche alla correttezza della determinazione della base agevolabile ACE dell’Istante che potrà dunque costituire oggetto di esame in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Interpello disapplicativo articolo 172, comma 7, richiamato dall'articolo 173, comma 10. Scissione in società neocostituita. Valutazione di operatività superflua - Risposta n. 252 del 10 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16810 depositata il 13 giugno 2023 - La risposta negativa delle agenzie fiscali a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 gennaio 2020, n. 425 - La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.Ig. n. 546/1992
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 settembre 2021, n. 25421 - In caso di mancato superamento del test di operatività da parte delle società di comodo - anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296/2006…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2021, n. 5953 - Il contribuente che intenda far valere l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione in ordine al mancato riconoscimento di deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o di altre posizioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24060 - In tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…