L’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato nell’allegato XVII comma 2, lett. d), del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell’art. 89 del Dlgs n. 81/2008.
Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via generale riportati nell’art. 21 del Dlgs n. 81/2008 e, con specifico riferimento al «cantiere temporaneo o mobile», nell’art. 94 del medesimo provvedimento. In particolare, il comma 1 dell’articolo 21, citato, identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell’utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) in modo conforme «alle disposizioni di cui al Titolo III» (lettere a e b), e del munirsi di «tessera di riconoscimento» (lettera c).
L’art. 21, comma 2, citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno pure facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Il Legislatore, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali contenuti nell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano «adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/Ce del Consiglio, del 18 febbraio 2003» ha introdotto non uno specifico obbligo ma una facoltà di «beneficiare della sorveglianza sanitaria» e di «partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore nell’allegato XVII, comma 2, lettera d) del Dlgs n. 81/2008 aveva previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli «attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo».
Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava che quella «facoltà» di «beneficiare della sorveglianza sanitaria» e di «partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro» diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile.
Con la modifica introdotta con il Dlgs n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell’impresa affidataria gli «attestati inerenti alla propria formazione e alla relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo».
Tutto ciò premesso la Commissione
fornisce le seguenti indicazioni
La modifica introdotta con il Dlgs n. 106/2009, all’allegato XVII, citata in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Dlgs n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni», in cui è stato specificato che le previsioni di cui all’accordo ex articolo 37 del «Testo unico» di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell’accordo ex articolo 37 qualora quest’ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata all’articolo 21, comma 2 (è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del Dpr n. 177/2011) del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto un committente o un’impresa affidataria, in fase di verifica dell’idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all’allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l’esibizione degli attestanti inerenti alla propria formazione e all’idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente alla formazione e all’idoneità sanitaria sia l’affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall’allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.
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