LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – ESTINZIONE – CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE – RINUNZIA DEL LAVORATORE AL DIRITTO DI IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO – IPOTESI DI RECESSO DATORIALE EFFETTUATO IN ASSENZA DELL’OSSERVANZA DELLA PROCEDURA FISSATA NELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 604/1966 – VALIDITA’ CONCILIAZIONE – CHIARIMENTI

Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – conciliazione in sede sindacale e procedura ex art. 7, L. n. 604/1966.

Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla validità di una conciliazione, conclusa in sede sindacale, nella quale il lavoratore rinunci al diritto a impugnare il licenziamento, anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia stato effettuato in assenza del rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della L. 604/1966.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In proposito, si premette che l’introduzione della procedura conciliativa di cui alla citata normativa lascia inalterata la disciplina e gli effetti di cui all’art. 2113 c.c. che dispone, con riferimento all’ultimo comma, un’eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che – secondo i chiarimenti della giurisprudenza – sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.

Pertanto, non sembrano sussistere motivazioni di ordine giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale non sia ammissibile alla disciplina civilistica di cui al citato art. 2113 c.c. con i conseguenti corollari in ordine all’efficacia degli atti transattivi conclusi in tale sede (cfr. ex plurimis Cass. Civ., sent. n. 22105/2009; Cass. Civ., sent. n. 13134/2000; Cass. Civ., sent. n. 5940/2004; Cass. Civ. sent. 304/1998; Cass. Civ., sent. n. 4780/2003).