LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – PROCEDURE DI REVISIONE, INTEGRAZIONE ED APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE SVOLTE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE – CRITERI GENERALI DI SICUREZZA – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
La Federcoordinatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2 del decreto interministeriale del 04/03/2013 (di seguito decreto), inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare l’istante evidenzia che “nell’art. 2 del decreto di cui all’oggetto, viene indicato come l’adozione e l’applicazione dei criteri minimi di sicurezza descritti nell’allegato I, siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei documenti di sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ora, gli artt. 17, 26 e 96 sono riferiti ad obblighi riconducibili al Committente ovvero al Datore di lavoro per la redazione di documenti di sicurezza […], mentre l’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 è relativo a un documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza. In nessuna parte del decreto si fa riferimento alla figura del Coordinatore per la Sicurezza se non per questo art. 100. Come dunque può rientrare la figura del Coordinatore in questo decreto? Quali i suoi compiti previsti?
Considerato come i precedenti articoli siano riferiti tutti ad obblighi è possibile che invece che all’art. 100 si volesse far riferimento all’art. 90 relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?”
Al riguardo va premesso che il decreto ha lo scopo di individuare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Le attività di cui al comma 1 dell’art. 1 del decreto fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’art. 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 (art. 1, co. 2, del decreto).
Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti, guidarli, convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.
L’art. 91 Del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’Allegato XV.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Con il decreto in argomento viene “ampliato” il raggio di azione dei regolamenti previgenti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L’Allegato XV, punto 2.2.1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere “l’analisi degli elementi essenziali di cui all’Allegato XV.2, in relazione: […] all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”.
Pertanto, il riferimento all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l’applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.
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