LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI – DISCIPLINA APPLICABILE – IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE NAVALE – CHIARIMENTI

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta relativo all’applicazione del D.P.R. n. 177/2011 – ambienti sospetti di inquinamento o confinanti – al D.Lgs. n. 272/1999.

Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione “in merito all’ambito di applicazione del D.P.R. n. 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale”, come disciplinate dal D.Lgs. n. 272/99.

A parere dell’Associazione istante, in conseguenza del fatto che l’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011 definisce il proprio campo di applicazione “in modo puntuale e circoscritto” ne deriva che tale normativa si applica esclusivamente “ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegalo IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo” e, di conseguenza, “non si applica alle diverse attività in ambito portuale”.

Al riguardo la Commissione ritiene opportuno premettere che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “nei riguardi [….] dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” e che con appositi decreti si dovrà provvedere a “dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 […].”

Il comma 3, dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce poi che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298, […].”

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Le disposizioni di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008 trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall’art. 62 del citato decreto che, al comma 2, sancisce la non applicabilità dell’intero Titolo II “[….] ai mezzi di trasporto”.

Il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 “in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli artt. 6, comma 8, lett. g), e 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81″ limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all’allegato IV, punto 3 del medesimo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 272/1999, l’art. 1. lett. e), prevede l’obbligo di “adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio” – tra cui i rischi di inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli artt. 12, 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49 del medesimo decreto.

Fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni “di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale”, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sulla base di quanto sopra espresso, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell’emanazione dei decreti di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, si esclude, in vigenza dell’attuale normativa, l’applicabilità del D.P.R. n. 177/2011 nell’ambito delle lavorazioni disciplinate dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272.