LAVORO E PREVIDENZA – CONTRIBUTI – OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI AGENTI E I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (ENASARCO) – COLLABORATORI DELLE SOCIETA’ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA – CHIARIMENTI
Oggetto: obbligo di iscrizione all’ENASARCO dei collaboratori dei mediatori creditizi.
La Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per sapere se debbano essere iscritti all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) i collaboratori delle società di mediazione creditizia.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e del Ministero dello Sviluppo Economico, si rappresenta quanto segue.
Deve premettersi che, come già dedotto nelle risposte ad interpello prot. n. 2524 del 24.10.2005 e prot. n. 96 del 01.06.2006, si considerano assoggettabili alla contribuzione ENASARCO tutti coloro che operano sulla base di un contratto di agenzia riconducibile alle disposizioni di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c. e ciò a prescindere sia dal settore di appartenenza che dall’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto presso la CCIAA (delibera ENASARCO n. 2 del 18.02.2000).
Ai fini del trattamento previdenziale in questione, infatti, non rileva la tipologia del prodotto dedotto nell’attività di promozione ma, esclusivamente, lo svolgimento dell’attività secondo le previsioni codicistiche (secondo l’art. 1742 c.c. col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata).
In tal senso, pertanto, laddove l’attività svolta sia caratterizzata dagli elementi costitutivi del contratto di agenzia – quali la stabilità della prestazione riconducibile ad un unico originario impegno contrattuale e la previsione dell’ambito nel quale l’agente può svolgere la propria attività con riferimento ad una zona circoscritta o ad un portafoglio di clienti – ricorre l’obbligo di contribuzione ENASARCO.
Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter annoverare i collaboratori delle società di mediazione creditizia tra i soggetti per i quali ricorre l’obbligo previdenziale in questione.
Tale soluzione trova fondamento nella recente modifica apportata dal D.Lgs. n. 169/2012 al D.Lgs. n. 141/2010, al cui art. 17 è stato aggiunto il comma 4-octies in base al quale “ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’art. 1742 c.c.”.
Per espressa previsione di legge, pertanto, i collaboratori in questione sono soggetti all’iscrizione ENASARCO dovendo riferirsi, la prima parte dell’art. 17, comma 4-octies, D.Lgs. n. 141/2010, alla tipologia dell’attività dagli stessi esercitata, mentre la restante parte dell’art. 17, comma 4-octies, riguarda l’esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 204/1985 per gli altri operatori del settore finanziario.
Si segnala in proposito che la nota prot. n. 34692 del 27.02.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico – in base alla quale i collaboratori dei mediatori creditizi non devono essere iscritti al registro delle imprese come agenti di commercio in quanto già iscritti all’apposito elenco speciale – vuole esclusivamente precisare i requisiti soggettivi relativi alla figura del collaboratore dei mediatori creditizi (e degli agenti in attività finanziaria) rispetto a quelli previsti per gli agenti di commercio, senza inficiare sulla natura dell’attività da entrambi svolta, riconducibile pur sempre a quella di agenzia disciplinata dal codice civile.
Peraltro si ricorda che il 26.06.2013 la Fondazione ENASARCO ha sottoscritto con l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) un protocollo d’intesa per la regolamentazione delle forme di collaborazione esplicitate dal D.Lgs. n. 141/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2012, nel quale si da atto dell’obbligo di iscrizione alla Fondazione anche dei collaboratori dei mediatori creditizi.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 2021, n. 193 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di…
- ENASARCO - Comunicato 01 giugno 2022 - Fondazione Enasarco: Quest’oggi è stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra la Fondazione e l’OAM (Organismo degli Agenti e Mediatori)
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12196 - In tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati ( tra cui l'Enasarco), cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di…
- Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 marzo 2021, n. 7637 - In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…