LAVORO – TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’ – LAVORATRICI MADRI – DIVIETI DI ADIBIZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITA’ – LAVORI USURANTI – IPOTESI DI LAVORATRICE MADRE ADDETTA ALLA ATTIVITA’ DI “CONDUCENTE DI LINEA” NELL’AMBITO DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO COLLETTIVO – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interdizione posticipata lavoratrici madri rientranti nella categoria dei lavori usuranti.
L’OR.S.A. Trasporti ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione degli artt. 7, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la disciplina dei divieti di adibizione delle lavoratrici madri allo svolgimento di determinate attività.
In particolare, l’istante chiede se le disposizioni normative di cui sopra possano trovare applicazione nell’ipotesi in cui la lavoratrice madre espleti attività di “conducente di linea” nell’ambito di servizio pubblico di trasporto collettivo, stante la riconducibilità di quest’ultimo nella categoria dei lavori usuranti, ex art. 1, D.Lgs. n. 67/2011.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Il processo evolutivo della legislazione a tutela della maternità ha condotto al riconoscimento nei confronti della lavoratrice madre di istituti fondamentali, quali l’astensione obbligatoria dal lavoro e il sostegno economico nel corrispondente periodo, il divieto di licenziamento, nonché il divieto di adibizione a lavori faticosi o insalubri.
Il nostro ordinamento contempla infatti, durante tutto il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino, specifiche misure volte a tutelare la salute e la sicurezza sia della lavoratrice madre che del figlio, mediante la previsione di una serie di attività, mansioni, agenti chimici, fisici e biologici, già valutati come rischiosi dal Legislatore e quindi considerati incompatibili con lo stato di gravidanza e/o allattamento.
In proposito l’art. 7, D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce il divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, indicati dall’art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976 (allegato A, D.Lgs. cit.) e a quelli che comportano il rischio di esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro che renderebbero insalubre ed insicuro l’ambiente di lavoro (allegato B, D.Lgs. cit.).
Con riferimento ai periodi per i quali sono previsti i divieti di cui sopra, l’art. 7 citato dispone che la lavoratrice venga adibita ad altre mansioni ove possibile.
Ciò premesso, in relazione alla problematica sollevata dall’istante si sottolinea che, tra le attività per le quali è previsto il divieto di adibizione al lavoro, l’allegato A alla lett. o) indica i lavori espletati “a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro”.
Con quest’ultima previsione il Legislatore evidentemente ha sancito la sussistenza del divieto per tutto il periodo della gravidanza e fino a tre mesi dopo il parto (termine del periodo di astensione obbligatoria); diversamente, laddove lo stesso abbia voluto riferirsi all’interdizione posticipata fino a sette mesi dopo il parto lo ha detto espressamente nell’ambito del medesimo allegato A (cfr. lett. b, c, e d).
In linea con le osservazioni sopra svolte ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che per la lavoratrice madre, conducente di linea nel servizio pubblico di trasporto collettivo, il divieto di cui all’art. 7 trovi applicazione esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria.
Resta ad ogni modo ferma la possibilità di riscontrare nella specifica situazione lavorativa ogni eventuale rischio di esposizione ad agenti, processi e condizioni di lavoro, per i quali è prevista l’interdizione fino a sette mesi dopo il parto in base a quanto contenuto negli allegati B e C, del D.Lgs. n. 151/2001.
In proposito, si ricorda che ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori, tra cui le lavoratrici madri, esposti a rischi particolari; di conseguenza, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, occorre valutare le relative ripercussioni sulla gravidanza o sull’allattamento, inclusi i rischi da stress lavoro-correlato.
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