LAVORO – LAVORO A PROGETTO – PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO – UTILIZZO PARTITE IVA – PRESUNZIONE DI PARASUBORDINAZIONE – CATEGORIA PROFESSIONALE DEI FISIOTERAPISTI – APPLICABILITA’ – LIMITI – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 69 bis, D.Lgs. n. 276/2003 – figura professionale del fisioterapista.
La Confindustria ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla corretta interpretazione della disciplina di cui all’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, concernente le prestazioni di lavoro autonomo espletate dai soggetti titolari di partita IVA.
In particolare, l’istante chiede se la presunzione relativa di parasubordinazione, contemplata dalla citata disposizione, possa trovare applicazione nei confronti della categoria professionale dei fisioterapisti, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla medesima norma.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Al fine di contrastare l’utilizzo “distorto” dello strumento delle c.d. partite IVA, l’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 disciplina una presunzione di parasubordinazione in virtù della quale è possibile ricondurre le prestazioni di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. nell’ambito della diversa forma di natura autonoma della collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del citato Decreto.
Come chiarito da questo Ministero con circ. n. 32/2012, la predetta presunzione trova applicazione in presenza di determinate condizioni di legge, salvo prova contraria da parte del committente. La stessa presunzione risulta invece esclusa, ex art. 69 bis, comma 2, nelle ipotesi in cui la prestazione implichi competenze teoriche di grado elevato ovvero capacità tecnico-pratiche, acquisite attraverso rilevanti esperienze e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
La presunzione non opera, inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, in relazione “alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni”.
Con Decreto del 20 dicembre 2012 questo Ministero ha provveduto ad effettuare una “ricognizione” delle suddette attività, individuando i seguenti criteri di ordine generale:
– “gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali (…) sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da una amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché da federazione sportive”;
– “l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento delle attività”.
Ai fini della soluzione del quesito, occorre dunque verificare se i due requisiti sopra richiamati siano riscontrabili con riferimento alla figura professionale in esame.
Dalla lettura dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994, n. 741, si evince che “il diploma universitario di fisioterapista abilita all’esercizio della professione”. Lo stesso viene, infatti, rilasciato a seguito del completamento del corso di studi e del superamento di un esame finale che involge la valutazione di una specifica commissione costituita presso l’Università. Il possesso di tale diploma – conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 o di diploma o attestato equipollente ovvero titolo riconosciuto ai sensi della normativa statale vigente – costituisce, inoltre, requisito indispensabile ai fini dell’iscrizione negli elenchi professionali dei fisioterapisti, laddove istituiti con legge regionale (cfr. ad es. Legge Regione Lazio n. 17/2002).
Alla luce delle osservazioni svolte, si ritiene pertanto che l’attività svolta dai fisioterapisti possa essere ricompresa nell’ambito delle prestazioni professionali di cui all’art. 69 bis, comma 3, con la conseguente esclusione dall’applicazione della presunzione, solo nella misura in cui gli stessi risultino in possesso del diploma abilitante, nonché iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati da parte di una amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
A prescindere dall’operatività o meno della presunzione, resta fermo che laddove siano riscontrabili gli usuali indici di subordinazione, la prestazione di lavoro autonomo dei fisioterapisti potrà essere “direttamente” ricondotta ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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