LAVORO – LAVORO INTERMITTENTE – APPALTO SERVIZI – SERVIZIO DI PULIZIA ALL’INTERNO DI UNA STRUTTURA ALBERGHIERA – IMPRESA APPALTATRICE – RICORSO ALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEL LAVORO INTERMITTENTE – CHIARIMENTI

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – disciplina del lavoro intermittente – personale di servizio e di cucina negli alberghi – attività in appalto.

La Confindustria ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e ss.; D.Lgs. n. 276/2003.

In particolare, l’istante chiede se sia consentito ad un’impresa appaltatrice ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento all’attività espletata da “personale di servizio e di cucina negli alberghi” di cui al n. 5 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera – impresa committente.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, ferme restando le causali di carattere oggettivo e soggettivo contemplate dall’art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 in ordine all’utilizzo del lavoro intermittente, occorre muovere dalla lettura dell’art. 40 del medesimo decreto legislativo ai sensi del quale, laddove la contrattazione collettiva nazionale non sia intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui è possibile ricorrere a tale istituto, risulta possibile riferirsi – secondo quanto previsto nel D.M. 23 ottobre 2004 – alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923.

Da ciò consegue che il criterio seguito dal Legislatore, con la disposizione di cui all’art. 40 citato, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente afferisce esclusivamente alla tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attività in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto.

In linea con le osservazioni di cui sopra ed in risposta al quesito sollevato, si ritiene pertanto che, in assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva in ordine alle fattispecie per le quali sia consentito l’utilizzo del contratto in argomento, anche l’impresa appaltatrice possa legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo ai sensi del n. 5 della tabella allegata al Regio Decreto del 1923.