LAVORO – ORARIO DI LAVORO – LIMITAZIONI – LAVORATRICE O LAVORATORE UNICO GENITORE AFFIDATARIO DI FIGLIO CONVIVENTE DI ETA’ INFERIORE A DODICI ANNI – DIVIETO DI ADIBIZIONE AL LAVORO NOTTURNO – PORTATA – FIGURA DI GENITORE VEDOVO DI FIGLIO CONVIVENTE DI ETA’ INFERIORE A DODICI ANNI – CHIARIMENTI

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 11, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 66/2003 – limitazioni al lavoro notturno.

L’Associazione Religiosa Istituti Socio sanitari – ARIS ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, concernente il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice/lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

In particolare, l’istante chiede se la suddetta disposizione trovi applicazione nell’ipotesi di genitore vedovo di figlio convivente minore di anni dodici.

Al riguardo, acquisito il parere delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si ricorda che ai sensi dell’art. 11, comma 2, citato, recante la disciplina delle limitazioni al lavoro notturno, non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell’art. 18 bis comma 1 del medesimo Decreto, la violazione del summenzionato precetto, ovvero l’adibizione al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso dalla lavoratrice/lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro.

Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che la situazione prospettata dall’istante, ovvero quella del genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientri tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplata dalla norma in esame la quale, evidentemente, è principalmente volta alla tutela del minore.