MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Interpello 12 gennaio 2015, n. 2
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività – art. 2 D.M. 14 febbraio 2014.
La FederManager ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla disciplina dello sgravio contributivo applicabile alle retribuzioni di produttività di cui all’art. 2, D.M. 14 febbraio 2014. Non tutte le questioni sottoposte sono ammissibili alla procedura di interpello e pertanto si provvede a fornire chiarimenti, in particolare, sulla possibilità che di tale agevolazione possano fruire anche i lavoratori rientranti nella “categoria dei dirigenti”.
Al riguardo, acquisito il parere delle Direzione generale per le politiche Previdenziali e Assicurative, della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dall’analisi dell’art. 2 del citato Decreto ai sensi del quale, con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2013 sulla retribuzione imponibile è concesso ai datori di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2014, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 67 lett. b) e c), della L. n. 247/2007.
Nello specifico, lo sgravio in questione trova applicazione per “le erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale” (v. art. 2, comma 3 lett. b).
Va peraltro osservato che, ai fini dell’agevolazione contributiva, non esistono limitazioni di sorta circa l’entità del reddito del lavoratore che può rientrare nella misura incentivante (pur nei limiti della percentuale del 2,25% del trattamento economico imponibile annuo del lavoratore interessato).
Ciò premesso, in ordine alla questione circa l’applicabilità dello sgravio contributivo ai lavoratori rientranti nella “categoria dei dirigenti”, si evidenzia che nella vigente normativa non sembrano riscontrarsi disposizioni che escludano tale categoria di prestatori dall’agevolazione; peraltro, anche dall’esame delle norme di cui al citato Decreto non si rinvengono disposizioni ostative ad un’interpretazione estensiva ai fini della concessione del beneficio ai suddetti lavoratori in quanto il reddito, come detto, non costituisce un limite per l’accesso all’agevolazione.
Sotto un profilo più generale, del resto, si può osservare che il dirigente ricopre un ruolo strategico in funzione del miglioramento della produttività e di ogni altro fattore utile alla competitività dell’azienda e pertanto una parte della quota retributiva allo stesso spettante va ad incidere sui fattori summenzionati, ovvero sugli “incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa”, utili per la fruizione del beneficio contributivo.
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