LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – CORSI DI FORMAZIONE – DOCENTI – REQUISITI – FIGURA DELL’INGEGNERE – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in base all’allegato al D.M. 6 marzo 2013). In particolare l’interpellante chiede di sapere se sia possibile “per l’Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all’allegato”.
Al riguardo va premesso che i requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti (quando ciò è consentito dalla legge) di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuati dal decreto interministeriale di attuazione dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, di seguito decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014.
Tale decreto identifica un prerequisito – individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) – e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente. Inoltre, il decreto 6 marzo 2013 specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione, quali:
1. area normativa/giuridica/organizzativa;
2. area rischi tecnici/igienico-sanitari
3. area relazioni/comunicazioni.
Di conseguenza, puntualizza sempre il Decreto 6 marzo 2013, “la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che il decreto 6 marzo 2013 imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e relazioni/comunicazioni) – il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 marzo 2013. Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.
Tanto premesso, l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.
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