LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – EVENTI SISMICI – PERSONALE DEL COMUNE DELL’AQUILA E DEI COMUNI DEL C.D. “CRATERE” – PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – MODIFICA DEL QUADRO NORMATIVO – CHIARIMENTI
Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – proroga contratti di lavoro e tempo determinato – normativa emergenziale post sisma 6 aprile 2009.
L’ANCI chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della speciale normativa in materia di proroga dei contratti a tempo determinato prevista per il personale del Comune dell’Aquila e dei Comuni del c.d. Cratere del sisma del 6 aprile 2009, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 e alla conseguente abrogazione del D.Lgs. n. 368/2001.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, del Dipartimento della Funzione pubblica e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.
Si ricorda anzitutto quanto prevede l’art. 4, comma 14, del D.L. n. 101/2013 (conv. da L. n. 125/2013) al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell’Aquila e dei Comuni del Cratere. Secondo tale disposizione “il Comune dell’Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’art. 2, comma 3-sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall’art. 7, comma 6-ter, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015 nonché per gli anni 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le medesime finalità, i Comuni del Cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’art. 2, comma 3-sexies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 7, comma 6-ter, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l’anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro”.
A sua volta, il “sistema derogatorio” previsto dall’art. 7, comma 6 ter, del D.L. n. 43/2013 (conv. da L. n. 71/2013) stabilisce che “al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell’Aquila e dei Comuni del Cratere, il comune dell’Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (…)”.
Analoga disposizione è contenuta nell’art. 1, comma 445, della L. n. 190/2014 che prevede a favore del Comune dell’Aquila e dei Comuni del Cratere appositi finanziamenti per consentire la proroga o il rinnovo, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, “di contratti, stipulati sulla base della normativa emergenziale (…) anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (…)”.
Il quadro normativo di riferimento della descritta disciplina derogatoria è mutato a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 che, nel riordinare in modo organico le diverse tipologie contrattuali, ha abrogato il D.Lgs. n. 368/2001 (art. 55, comma 1 lett. b).
Tale modifica non pregiudica però le deroghe introdotte dalle vigenti disposizioni per la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati sulla base della normativa emergenziale, anche con riguardo alla possibilità di superare il limite dei 36 mesi, attualmente fissato dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.
Ciò in ragione del fatto che tale ultimo provvedimento ha sostanzialmente recepito i contenuti del D.Lgs. n. 368/2001, in attuazione della delega contenuta nella L. n. 183/2014 e della circostanza che lo stesso Legislatore ha prorogato per gli anni 2016 e 2017 il regime derogatorio in questione con la L. n. 125/2015, entrata in vigore successivamente allo stesso D.Lgs. n. 81/2015.
Conseguentemente il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 445, della L. n. 190/2015 ai “vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368” deve intendersi riferibile ai medesimi vincoli previsti per tale tipologia contrattuale dall’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.
Relativamente alle disposizioni normative speciali sopra citate restano fermi: gli ambiti soggettivi (intesi come amministrazioni destinatarie), quelli oggettivi (riferiti ai rapporti di lavoro), i limiti temporali (annualità richiamate) ed i vincoli finanziari espressamente indicati.
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