LAVORO – NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI – QUOTE DI RISERVA – IPOTESI DI CAMBIO APPALTO – DATORE DI LAVORO SUBENTRANTE – COMPUTO QUOTA DI RISERVA – PERSONALE ORFANO ASSUNTO IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. DELLE IMPRESE PULIZIA/MULTISERVIZI – CHIARIMENTI
Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 – art. 18, comma 2, L. n. 68/1999 – cambio appalto – computabilità orfani.
L’ANISA ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999 con particolare riferimento al “riconoscimento dell’orfano già in forza per effetto di una acquisizione di appalto ed ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge”.
Si chiede in particolare se, nelle ipotesi di cambio appalto e di conseguente obbligo contrattuale di assunzione del personale già in forza presso il precedente appaltatore ai sensi dell’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi, l’impresa subentrante debba procedere ad una assunzione ex novo di un altro soggetto orfano ovvero “possa ritenersi riconosciuto ai fini degli obblighi di legge il soggetto orfano già in forza ma non riconosciuto come tale ex L. n. 68/1999”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi del citato art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, “in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’art. 3, commi 3, 4 e 6, e all’art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’art. 7, comma 1. Il regolamento di cui all’art. 20 stabilisce le relative norme di attuazione”.
A seguito di cambio appalto e della relativa assunzione del personale impiegato dal precedente appaltatore, per l’impresa subentrante potrebbe dunque verificarsi un incremento della base occupazionale, cui occorrerebbe riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva ex artt. 3 e 18 della L. n. 68/1999.
Si rappresenta, tuttavia, che questo Ministero, con circ. n. 77/2001, limitatamente al settore delle imprese di pulizia e servizi integrati, ha chiarito che “nel caso di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette dipendenze dell’impresa subentrante, (…) il numero dei lavoratori acquisito non [è] considerato ai fini del computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili. Dovrà essere pertanto assicurata la copertura calcolando la riserva sulla base dell’organico già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto, ferma restando, com’è evidente, la permanenza in servizio dei disabili eccedenti provenienti dall’impresa cessata, a norma di legge”.
Trattasi di un orientamento che si inseriva nell’ambito di iniziative volte a risolvere alcune problematiche dello specifico settore e che si ritiene possa essere utile anche in relazione alla individuazione degli orfani da assumere.
Va poi evidenziato che le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, della L. n. 68/1999 (nonché quelle di cui all’art. 3, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 333/2000) dimostrano come, in alcuni casi, sia possibile computare nella quota di riserva lavoratori assunti al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio.
La finalità delle disposizioni sul collocamento obbligatorio, che consiste nel garantire a determinati soggetti meritevoli di speciale tutela l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro, nel caso in esame appare comunque raggiunta. Infatti, ciò che rileva ai fini dell’assolvimento dell’obbligo del datore di lavoro di occupare una certa percentuale di lavoratori “protetti” è che detti lavoratori si trovino nella condizione oggettiva prescritta dalla legge, ovvero che siano in possesso dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio, mentre il passaggio tramite le relative procedure rappresenta uno strumento utile al raggiungimento del medesimo scopo.
Ciò premesso si ritiene che, nell’ipotesi di cambio appalto, il datore di lavoro subentrante potrà computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2 il personale orfano assunto in applicazione dell’obbligo contrattuale di cui all’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi e quindi al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio.
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