Direzione Generale per l’attività ispettiva
Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – collaborazioni coordinate e continuative – associazioni e società sportive dilettantistiche.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alle collaborazioni coordinate e continuative instaurate, ai sensi dell’art. 90 commi 3 e 23 L. 292/2002, nell’ambito delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
In particolare si chiede:
– se sussista l’obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l’impiego dei contratti di collaborazione con tecnici ed atleti e se gli stessi debbano essere riportati sul Libro Unico;
– se, nei confronti dei tecnici, le associazioni e società sportive dilettantistiche debbano versare i contributi all’ENPALS;
– se, nei confronti dei pubblici dipendenti che svolgano gratuitamente la loro prestazione, debbano essere rispettati gli obblighi di cui all’art. 4 L. n. 266/1991 e, in caso di risposta negativa, se debbano essere riportati nel Libro Unico qualora percepiscano rimborsi ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 917/1986.
Si chiede, altresì, quale CCNL è tenuta ad applicare una associazione/società sportiva dilettantistica, nell’ipotesi di assunzione di dipendenti.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’ENPALS, si rappresenta quanto segue.
Come noto, i compensi erogati per le collaborazioni di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002 (e di cui all’art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003) sono soggetti alla disciplina fiscale e previdenziale dei “redditi diversi” di cui all’art. 67, lettera m), del T.U.I.R. Per tali collaborazioni è prevista:
1) dal punto di vista fiscale, la tassazione secondo le seguenti modalità:
a) fino ad euro 7.500 sono esclusi dalla formazione del reddito;
b) oltre 7.500 euro e fino a 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
c) oltre 28.158,28 euro sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto.
2) l’assenza di obbligo di contribuzione previdenziale.
Condizione necessaria ai fini dell’inquadramento nei “redditi diversi” è che i compensi in esame non risultino conseguiti nell’esercizio di un arte o professione e che non si tratti di lavoro subordinato. Si aggiungono poi gli ulteriori requisiti di tipo soggettivo (i compensi devono essere erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto) ed oggettivo (i compensi devono essere erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche).
La questione si pone, pertanto, con riferimento esclusivo alle collaborazioni genuine utilizzate in tali ambiti, escluse peraltro dal campo di applicazione degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 per effetto della espressa esclusione stabilita dal terzo comma del richiamato art. 61.
L’art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/1996 – come modificato dalla L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) – dispone che “in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa…”, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.
Sulla materia in esame è già intervenuto questo Ministero al fine di fornire chiarimenti interpretativi ed operativi. In particolare, con la nota circolare del 14 febbraio 2007 sono state espressamente annoverate, fra le tipologie contrattuali soggette agli obblighi di comunicazioni, anche le prestazioni sportive di cui all’art. 3 della L. n. 89/1981, se svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall’art. 90 della L. n. 289/2002, cioè le collaborazioni coordinate e continuative utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I..
Vero è che nella predetta nota ministeriale non tutte le tipologie contrattuali astrattamente rientranti nell’alveo della cosiddetta “parasubordinazione” sono state ritenute oggetto di comunicazione obbligatoria, venendo escluse quelle che “non presentino rischi consistenti di abuso o elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro” così come è vero che, considerato il peculiare regime di agevolazione fiscale e previdenziale stabilito dalle leggi in materia – volto a favorire la promozione dell’attività sportiva dilettantistica – i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, quantomeno con riferimento a quelle collaborazioni per le quali sia previsto un compenso annuo inferiore ad euro 7.500, escluso da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale. Tuttavia, non si può ritenere che l’utilizzo di collaborazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche sia del tutto esente dal rischio elusivo ed inoltre la finalità delle comunicazioni di cui all’art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510 è altresì quella di realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro.
Pertanto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all’art. 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all’obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l’impiego.
In relazione ai compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nei confronti dei tecnici, si deve ricordare che, in base al D.M. del 15 marzo 2005 “gli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”, a prescindere dalla natura giuridica – subordinata, parasubordinata o autonoma – del rapporto di lavoro sono ricompresi nell’ambito di applicazione della disciplina dell’obbligo di iscrizione all’ENPALS.
Vale, anche per queste figure, l’applicazione del citato art. 67, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) laddove ne sussistano i presupposti già sopra richiamati.
Quanto alle prestazioni dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 90, comma 23, L. n. 289/2002, è opportuno sottolineare che tali collaborazioni, in quanto disciplinate dalla predetta normativa, non sembrano rientrare nell’ambito di applicazione della legge sul volontariato.
Quest’ultima appare infatti riferibile esclusivamente alle associazioni aventi i requisiti di cui all’art. 3 della L. 266/1991 e dunque non sembra suscettibile di estensione analogica. I rimborsi percepiti dovranno pertanto essere riportati nel Libro Unico del Lavoro, secondo quanto chiarito dallo scrivente Ministero nel Vademecum sezione B, risposta n. 24, in cui si precisa che “si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro e l’esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggette ad obblighi di registrazione”.
Per quanto riguarda l’individuazione del CCNL di categoria in caso di assunzione di dipendenti – nell’evidenziare la “congruità”, nel caso di specie, di una applicazione del CCNL di categoria Impianti sportivi e Palestre – va evidenziato che il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene non più applicabile l’art. 2070, comma 1, c.c. che permetteva di determinare il CCNL in base alla “attività effettivamente esercitata dall’imprenditore” (v. sent. Cass. Civ. Sez. lav. del 09.05.2003, n. 7157; sent. Cass. Civ. Sez. lav. del 05.05.2004, n. 8565; sent. Cass. Civ. Sez. lav. del 13.05.2009, n. 16340). Ciò premesso, si deve far riferimento alla concreta volontà delle parti desumibile dal contratto individuale ovvero dall’applicazione continuata e non contestata di un certo CCNL.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)