LAVORO – LAVORO INTERMITTENTE – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – LIMITI DI CARATTERE OGGETTIVO O SOGGETTIVO – LIMITE QUANTITATIVO – SETTORI DEL TURISMO, DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLO SPETTACOLO – APPLICAZIONE – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003 – settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 34, comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernente il limite delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente.
In particolare, l’istante chiede se l’eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, contemplata dalla disposizione normativa sopra citata, si riferisca al CCNL applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e della Direzione generale dei Sistemi informativi, dell’Innovazione tecnologica e della Comunicazione, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi della norma in esame, l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente è ammessa nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo già individuati dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.
Si evidenzia che il vincolo si riferisce alle giornate di lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (cfr. ML circ. n. 35/2013).
Per espressa previsione normativa, inoltre, il suddetto limite quantitativo non trova applicazione nei settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo”.
Ai fini della individuazione dei datori di lavoro interessati dalla eccezione in argomento è possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro, esplicitati con note n. 2369 del 16 febbraio 2012 e n. 4269 del 26 marzo 2012.
In altri termini i datori di lavoro interessati sono:
– quelle iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
– quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
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