Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’Attività Ispettiva – INTERPELLO N. 27/2013 del 20 settembre 2013
prot. 37/0016436
All’ASSOSOM
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – agenzie di somministrazione.
L’ASSOSOM ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 7, L. n. 604/1966, così come modificata dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, concernente la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
In particolare, l’istante chiede se la normativa sopra richiamata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il licenziamento in questione venga effettuato da una agenzia di
somministrazione nei confronti sia dei propri dipendenti “diretti” che di quelli inviati in missione presso diverse imprese utilizzatrici aventi sedi dislocate nell’ambito del territorio nazionale.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si ricorda che il novellato art. 7, L. n. 604/1966 trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori che, in ciascuna sede,
stabilimento, filiale o reparto occupano alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli. La disposizione si applica, inoltre, con riferimento ai datori di lavoro che nello stesso ambito comunale occupano più di 15 lavoratori, sebbene ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, comunque, nei confronti di coloro che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale.
In proposito si ricorda, come già chiarito da questo Ministero con circ. n. 3/2013, la non computabilità di alcune tipologie contrattuali, ai fini del raggiungimento delle soglie dimensionali di cui sopra, tra le quali è possibile annoverare la categoria dei lavoratori somministrati non rientranti, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, nell’organico dell’utilizzatore.
Ciò premesso, non risultano disposizioni che consentano di ritenere esonerate le agenzie di somministrazione dalla disciplina in questione.
L’art. 7 trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro che procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia una agenzia; ciò, evidentemente, qualora sussistano i requisiti dimensionali come sopra individuati e qualora trattasi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, realizzabile nei confronti dei dipendenti dell’agenzia assunti a tempo indeterminato, siano essi alle dirette dipendenze dell’agenzia o inviati in missione nell’ambito di un contratto di somministrazione.
Per delega
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
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