LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – IMPRESE FAMILIARI – OBBLIGO DI REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008.
La Federazione Nazionale UGL Sanità ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’istante chiede di sapere se le imprese familiari, che operino in un cantiere temporaneo e mobile, devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.
Al riguardo va premesso che l’art. 230 bis c.c. prevede che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. […]”.
L’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008 espressamente prevede che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h)”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
In generale è opportuno sottolineare che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari, di cui all’art. 230 bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.
Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporanee o mobile, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96 del decreto in parola.
Tale piano deve riportare tutti i punti dell’Allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.
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