LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO – MISURE DI TUTELA ED OBBLIGHI – IMPRESA APPALTARICE – OBBLIGO DI CONSEGNA DOCUMENTI AL COMMITTENTE – PORTATA – RISPOSTA A QUESITO
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.
Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente. In particolare l’interpellante chiede se ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 l’impresa sia tenuta a consegnare:
– copia del modello LAV;
– consenso all’utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;
– copia del DUVRI della ditta appaltatrice;
– dichiarazione che i dipendenti dell’impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;
– autocertificazione di idoneità tecnico professionale.
Al riguardo va premesso che l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare, “con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”. In attesa dell’emanazione del suddetto decreto, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Il successivo comma stabilisce che “nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b. coordinano gli inteneriti di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico professionale.
Inoltre la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell’elaborazione del DUVRI.
Laddove non ricorrano le condizioni per l’elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 26, del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento.