LAVORO – MERCATO DEL LAVORO – AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – OBBLIGO DI EFFETTUARE UN DEPOSITO CAUZIONALE POSTO A GARANZIA DEI CREDITI DEI LAVORATORI IMPIEGATI E DEI CORRISPONDENTI CREDITI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI – AGENZIA GIA’ ISCRITTA E/O AUTORIZZATA IN BASE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA U.E. (SLOVENIA) – RICHIESTA DI ISCRIZIONE PRESSO L’APPOSITO ALBO DEL MINISTERO DEL LAVORO ITALIANO – ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – agenzie del lavoro slovene – art. 5, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 5, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 276/2003, concernente il deposito cauzionale previsto a carico delle agenzie di somministrazione di lavoro a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti degli Enti previdenziali.
In particolare, l’istante chiede se una agenzia di somministrazione di lavoro, già iscritta e/o autorizzata in base alla legislazione vigente in un altro Stato membro (Slovenia), sia o meno tenuta ad effettuare il menzionato deposito cauzionale qualora intenda richiedere l’iscrizione presso l’apposito albo del Ministero del lavoro italiano.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre ricordare che ai fini dello svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro, l’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che le agenzie aventi sede/stabilimento nel territorio italiano siano iscritte in apposita sezione dell’albo delle agenzie per il lavoro, tenuto presso questo Ministero. I requisiti giuridici e finanziari richiesti per l’iscrizione a detto albo sono indicati all’art. 5, D.Lgs. citato.
Nello specifico, le condizioni dettate dal secondo comma lett. c) della disposizione in esame attengono alla sfera patrimoniale delle agenzie che intendono operare nel mercato del lavoro e consistono nel versamento, nel primo biennio di attività, di un deposito cauzionale di 350.000 euro e, successivamente (a decorrere dal terzo anno solare dal rilascio dell’autorizzazione) nella stipula di una garanzia fideiussoria non inferiore alla medesima somma, volta a rendere concreta ed effettiva la tutela del lavoratore nel caso di eventuali inadempimenti, di natura retributiva o contributiva, da parte delle agenzie di somministrazione. La norma citata prevede, inoltre, l’esonero dalla prestazione di dette garanzie per le società che abbiano assolto ad “obblighi analoghi” nel rispetto della legislazione di altro Stato membro dell’Unione Europea.
In ordine al concetto di “obblighi analoghi previsti per le stesse finalità”, si ritiene che lo stesso vada inteso nel senso della esistenza di obblighi legati alla medesima ratio e quindi finalizzati ad una effettiva tutela dei lavoratori somministrati (cfr. altresì art. 23, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 276/2003).
Ne consegue che non possono essere considerati rispettati analoghi obblighi laddove, a garanzia di fondamentali obblighi di natura contributiva e retributiva, risultano essere costituite, a titolo di garanzia fideiussoria, somme di entità non congrua a tutelare le posizioni giuridiche soggettive coinvolte, con grave pregiudizio anche delle condizioni di libera concorrenza del mercato.
Sul punto appare utile peraltro ricordare che la Direttiva 2008/104/CE, concernente il “lavoro tramite agenzia di somministrazione”, nel delineare il quadro regolatorio di tutela dei lavori interinali impone agli Stati membri di compiere un riesame della normativa vigente al fine di verificare la presenza nell’ordinamento interno di eventuali divieti o restrizioni nei confronti dell’istituto in argomento, escludendo tuttavia da detto riesame i requisiti nazionali in materia di registrazione, autorizzazione, certificazione, garanzia finanziaria o controllo delle agenzie di lavoro interinale.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l’agenzia di somministrazione in possesso di provvedimento autorizzatorio di altro Stato membro, equivalente a quello rilasciato da questa Amministrazione (cfr. ML circ. n. 7/2005), proprio in forza di tale provvedimento risulta tenuta a presentare una mera richiesta di iscrizione presso l’apposito albo del Ministero del lavoro italiano e non anche una nuova richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di somministrazione. La medesima agenzia sarà inoltre tenuta a stipulare una specifica garanzia fideiussoria, qualora non abbia assolto ad “obblighi analoghi” nel rispetto della normativa dello Stato membro di origine.
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