LAVORO – RIFORMA DEL LAVORO – JOBS ACT – DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO – NUOVO QUADRO NORMATIVO – AMBITO DI APPLICAZIONE – LAVORATORI MARITTIMI – MAESTRI DI SCI – APPLICABILITA’ – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – istanza di interpello – lavoro accessorio ex artt. 48 ss. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nel settore marittimo – imbarcazioni da diporto – professionisti iscritti in registri, albi, ruoli ed elenchi professionali – maestri di sci.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, ha avanzato due distinte richieste di interpello inerenti l’ambito di applicazione del lavoro accessorio, così come da ultimo definito dal Legislatore con il D.Lgs. 24 giugno 2015, n. 81, con particolare riferimento a due specifici settori.
Il primo quesito riguarda il settore marittimo e, in particolare, i lavoratori marittimi impiegati da “committenti privati titolari di un’imbarcazione da diporto”; il secondo riguarda l’impiego di maestri di sci che sono iscritti, all’uopo, in appositi albi ex art. 3, L. n. 81/1991.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio Legislativo, si osserva quanto segue.
La disciplina del lavoro accessorio, così come delineata dal D.Lgs. n. 81/2015 ed in senso conforme alla previgente formulazione dell’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 e come già chiarito in passato, presenta un ambito di applicazione generalmente limitato al solo valore economico delle prestazioni (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).
In particolare, nel nuovo quadro normativo il riferimento alla natura occasionale della prestazione resa in regime di voucher viene richiamato solo in relazione al settore dell’agricoltura, laddove, peraltro, l’ambito applicativo viene delimitato anche sotto il profilo soggettivo in riferimento sia ai prestatori di lavoro che alle categorie dei datori di lavoro (cfr. art. 48, comma 3, lett. a) e b) D.Lgs. n. 81/2015).
L’unico contesto nel quale il Legislatore ha vietato espressamente l’utilizzo di voucher è la “esecuzione di appalti di opere o servizi” (cfr. art. 48, comma 6), con esclusione di ipotesi specifiche che dovranno essere individuate in apposito decreto ministeriale.
Ciò premesso, va osservato che il lavoro marittimo è disciplinato da una normativa speciale prevista nel Codice della navigazione e, per quanto riguarda la nautica da diporto, anche dal relativo Codice (D.Lgs. n. 171/2005). Va evidenziato che il Codice della nautica da diporto all’art. 49 bis, introdotto dall’art. 59 ter del D.L. n. 1/2012, ha previsto il c.d. “noleggio occasionale” per uso non commerciale, per il quale è prevista, al comma 2, la possibilità di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio nel caso in cui il conduttore non provveda direttamente alla conduzione della imbarcazione.
In risposta al quesito avanzato, in ragione di quanto sopra, appare ammissibile il ricorso al lavoro accessorio anche in ipotesi diverse dal “noleggio occasionale” con riferimento alle imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando evidentemente gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo.
Parimenti, non si ravvisa alcuna preclusione normativa all’utilizzo del voucher in relazione all’attività di maestro di sci, laddove la stessa sia svolta entro i limiti quantitativi previsti dall’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, sempreché l’esecuzione di tale attività non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto normativamente e fermo restando, anche in tal caso, il possesso dei titoli abilitanti.
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