LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – TESTO UNICO – AMBITO DI APPLICAZIONE – CATEGORIA DEGLI AUTOFERROTRANVIERI -PREDISPOSIZIONE DI LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE E DI SPOGLIATOI ED ARMADI A FAVORE DEL RELATIVO PERSONALE – DISCIPLINA APPLICABILE – RISPOSTA A QUESITO

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alla corretta applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri.

L’Unione Generale del Lavoro autoferrotranvieri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria degli autoferrotranvieri.

Al riguardo va premesso che l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “[…] con decreti, […], si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.”

Il comma 3, dell’articolo 3 prevede poi che “fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché […] le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.”

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La legge n. 191 del 1974 riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali, attraverso disposizioni organizzative e di sicurezza interna nonché delle attività proprie dell’esercizio ferroviario e non anche le norme generali per l’igiene del lavoro, che erano disciplinate dal D.P.R. 303/1956. Pertanto, preso atto che le disposizioni del D.P.R. 303/1956 sono state trasposte nell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ritiene che, in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trovi integrale applicazione l’allegato IV punto 1.11 e 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008.

È inoltre opportuno osservare che le particolari esigenze, connesse nel caso di specie al trasporto ferroviario, riguardano (come la Corte di Cassazione ha ritenuto per altri settori a seguito di un’interpretazione logica delle disposizioni legislative contenute nell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008) problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle strutture e non possono portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all’azzeramento o alla compressione delle garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro nessuno escluso.