LAVORO – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – LUOGHI DI LAVORO – LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI – ORARIO DI LAVORO – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO – CARATTERI – MOTIVAZIONE DELL’ATTO – CHIARIMENTI
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare l’istante rappresenta che: “il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che all’art. 65, commi 2 e 3, che in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (comma 2) e comunque anche per. altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (comma 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L’ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale”.
Ciò posto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.
Al riguardo si segnala che le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei sono regolamentate dall’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, il comma 3 dell’articolo appena citato attribuisce all’organo di vigilanza il potere di “consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il potere attribuito all’organo di vigilanza, dal succitato art. 6, comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.
Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell’art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi”, presuppone il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, D.Lgs. n. 81/2008).
Sulla base di quanto sopra, si desume che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.
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